Lavoro stagionale e minori: regole e limiti e per le imprese

Lavoro stagionale e minori: regole e limiti e per le imprese

Il lavoro stagionale dei minori è regolato dal Decreto Legislativo 345/1999 e dal Codice Civile (articolo 2113), in linea con le direttive europee, ed è ammesso solo al termine dell’obbligo scolastico. In Italia, questo coincide con i 16 anni di età, ma con alcune eccezioni: è possibile avviare al lavoro un minore di 16 anni esclusivamente nell’ambito dell’apprendistato di primo livello, a condizione che il percorso sia parte di un sistema formativo duale, oppure nel caso di attività di spettacolo, previa autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro.

Con le note dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1369/2023 e n. 795/2024, sono stati forniti chiarimenti fondamentali per i datori di lavoro che intendono assumere minori per lavori stagionali o in apprendistato.

Verifica dell’obbligo scolastico e requisiti per l’assunzione

Prima dell’assunzione, il datore di lavoro deve verificare che il minore abbia assolto l’obbligo scolastico. In particolare, per l’apprendistato, l’assunzione è permessa anche a partire dai 15 anni purché il contratto sia finalizzato a un percorso formativo che soddisfi l’obbligo di istruzione.

Il datore è inoltre tenuto ad accertarsi che l’attività lavorativa sia compatibile con il percorso scolastico o formativo. Non è richiesto che il lavoro corrisponda esattamente al settore di studio, purché sviluppi competenze trasversali, relazionali e organizzative. In questi casi, è obbligatorio un protocollo tra datore e istituzione formativa, in cui siano descritti obiettivi e contenuti del percorso lavorativo.

Per i minori stranieri, è necessaria la dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatica, che attesti l’equivalenza dell’istruzione svolta all’estero con il sistema scolastico italiano.

Orario di lavoro, riposi e ferie per i lavoratori minorenni

I limiti orari variano a seconda dell’età e della posizione formativa del minore:

  • Minori con obbligo scolastico (es. apprendistato a 15–16 anni): massimo 7 ore giornaliere e 35 ore settimanali.
  • Minori sopra i 16 anni: massimo 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali.

È obbligatorio un riposo intermedio di almeno un’ora ogni 4 ore e mezza di lavoro continuativo. Il riposo settimanale minimo è di 2 giorni consecutivi. Le ferie minime annuali sono pari a 30 giorni fino ai 16 anni, e a 20 giorni per i minori di età superiore.

Sono vietati i lavori notturni (tra le 22 e le 6 o tra le 23 e le 7), i lavori pericolosi, insalubri o che espongano a rischi chimici, fisici o biologici. L’inosservanza di questi divieti espone il datore a responsabilità penali e amministrative.

Distinzione tra lavoro stagionale e picco produttivo

Un tema spesso mal interpretato è la distinzione tra attività stagionale e incremento momentaneo della produzione. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1525/1963 elenca le attività riconosciute come stagionali. Ulteriori definizioni possono essere contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

La Cassazione ha ribadito che solo le attività effettivamente stagionali – ovvero temporanee, cicliche, legate a specifiche condizioni ambientali o di mercato – giustificano l’uso del contratto stagionale. I semplici picchi di lavoro non rientrano in questa categoria.

Adempimenti per le imprese e rischi in caso di irregolarità

Le aziende devono:

  • accertare l’età del minore e l’adempimento dell’obbligo scolastico;
  • valutare i rischi specifici legati all’attività affidata;
  • predisporre idonea sorveglianza sanitaria e certificare l’idoneità al lavoro;
  • sottoscrivere protocolli formativi per l’apprendistato;
  • rispettare rigorosamente i limiti orari e le pause obbligatorie;
  • evitare l’impiego in attività vietate dalla legge.

In caso di violazioni, sono previste sanzioni amministrative e, per le infrazioni più gravi, anche penali. Il lavoro irregolare dei minori può comportare l’annullamento del contratto e l’obbligo risarcitorio per l’impresa.

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