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Lavoro usurante e benefici pensionistici

Pubblicato il decreto del Ministero del lavoro in cui vengono specificate le professioni destinatarie delle previsioni dell’art. 1, comma 153, della legge di Stabilità 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), ovvero quelle categorie di lavoratori usuranti (salite da 11 a 15, quasi 50.000 lavoratori ) per i quali entra in vigore l’estensione del beneficio pensionistico: potranno dunque andare in pensione senza sottostare al previsto adeguamento alla speranza di vita.


La Legge di Stabilità 2018 prevedeva (entro 30 giorni dalla pubblicazione della Legge) di specificare quelle previsioni per i cui iscritti (ai sensi del comma 147 dell’art. 1) all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata, non trova applicazione– ai fini del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata- l’adeguamento alla speranza di vita stabilito per l’anno 2019 (ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Si tratta, specifica ulteriormente il comma 148 della Stabilità, di un elenco di lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all’allegato B (della Stabilità 2018) e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. Inoltre, la previsione del comma 147 si applica anche ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, (ex art 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 67/2011, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, e siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.


Ma quali sono categorie di lavoratori interessate?

Le categorie di cui meglio si specifica, in DM 5/2/2018 le caratteristiche dell’attività lavorativa sono:

a) Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici

b) Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

c) Conciatori di pelli e di pellicce

d) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

e) Conduttori di mezzi pesanti e camion

f) Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni

g) Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

h) Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido

i) Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati

l) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

m) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

n) Operai dell’agricoltura, zootecnia e pesca

o) Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative

p) Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al dlgs n. 67/2011

q) Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne

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