Il tema delle distanze di sicurezza da mantenere rispetto alle linee elettriche aeree rappresenta un aspetto fondamentale della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La disciplina è regolata principalmente dal DLgs 08/81, che all’Allegato IX stabilisce i criteri di riferimento per la protezione dei lavoratori esposti al rischio di contatti diretti e indiretti con parti in tensione. A tale quadro si affianca la norma tecnica CEI EN 50110-1, recepita in Italia come CEI 11-48, che definisce i parametri di esercizio e le distanze minime di sicurezza in funzione della tensione nominale delle linee.
Il principio cardine è che nessuna attività lavorativa può avvenire entro determinate distanze di avvicinamento, a meno che non siano adottate misure di protezione aggiuntive idonee a garantire la sicurezza. Questo impianto normativo risponde all’esigenza di ridurre drasticamente il rischio di elettrocuzione, tra le cause più gravi e spesso mortali di infortunio nei cantieri e nei luoghi di lavoro all’aperto.
Le distanze minime e la classificazione delle aree di lavoro
Le disposizioni tecniche individuano diverse soglie di distanza a seconda della tensione elettrica. Per linee con tensione fino a 1 kV, l’Allegato IX del DLgs 81/2008 prevede una distanza minima di un metro, che si innalza progressivamente al crescere della tensione. Ad esempio, per linee tra 1 e 30 kV la distanza minima prescritta è di tre metri, mentre per valori superiori si arriva fino a cinque metri e oltre.
La norma CEI EN 50110-1 specifica inoltre i concetti di “zona di lavoro sotto tensione”, “zona di lavoro in prossimità” e “zona di lavoro fuori tensione”, introducendo il parametro della “distanza di sicurezza” come margine invalicabile per prevenire ogni possibilità di arco elettrico o contatto accidentale.
Questo approccio metodologico consente di classificare gli ambienti di lavoro e di pianificare con precisione le attività, soprattutto nei cantieri edili, nelle aree agricole o nei lavori con mezzi di sollevamento. Il legislatore e la normativa tecnica, dunque, convergono su un punto essenziale: la distanza è la prima misura di prevenzione e deve essere rispettata in modo rigoroso. Qualora non sia possibile garantire le distanze indicate, il datore di lavoro è obbligato a predisporre idonee misure alternative come la messa fuori tensione delle linee, l’installazione di barriere isolanti o l’adozione di procedure autorizzate di lavoro sotto tensione da parte di personale qualificato.
Implicazioni operative per imprese e lavoratori
Le implicazioni pratiche per imprese e lavoratori sono molteplici e incidono direttamente sull’organizzazione dei cantieri. Gli operatori devono ricevere una formazione specifica sui rischi elettrici e sulla lettura della segnaletica che indica la presenza di linee aeree. Le aziende sono tenute a verificare, già in fase di progettazione delle opere, la distanza tra le aree di lavoro e i conduttori in tensione, pianificando l’uso di gru, ponteggi, piattaforme aeree e altri macchinari che potrebbero interferire con le linee.
La mancata osservanza di queste disposizioni può comportare non solo gravi conseguenze per la salute dei lavoratori, ma anche responsabilità penali e sanzioni amministrative per i datori di lavoro, come previsto dagli articoli 87 e 159 del DLgs 81/2008. Le regole sulle distanze costituiscono dunque un punto di equilibrio tra esigenze produttive e obbligo inderogabile di tutela della vita umana.
Per le imprese, rispettare tali prescrizioni non significa soltanto adempiere a un vincolo normativo, ma garantire un ambiente di lavoro sicuro, prevenire fermi cantiere dovuti a incidenti e rafforzare la propria reputazione di affidabilità e responsabilità. L’attenzione alla sicurezza elettrica diventa così parte integrante della cultura aziendale e strumento di crescita sostenibile per l’intero sistema produttivo.


