Questo articolo si presenta sulla presentazione degli interpelli recentemente pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro. E lo facciamo soffermandoci su uno dei tanti interpelli che in questi anni sembrano aver avuto più la funzione di ribadire un concetto, di sottolineare e precisare un obbligo, che di risolvere un aspetto oscuro della nostra normativa.
Al quesito che presentiamo oggi aveva infatti già parzialmente risposto la Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, con l’Interpello n. 18/2014 del 6 ottobre 2014 sulla possibilità di considerare come ore di lavoro retribuite le ore utilizzate per le visite periodiche per il rinnovo dell’idoneità psicofisica.
Veniamo all’attuale Interpello n. 14/2016 del 25 ottobre 2016, che ha per oggetto la “risposta al quesito in merito agli oneri delle visite mediche ex art. 41 del d.lgs. n. 81/2008”.
L’Unione Sindacale di Base (USB) ha infatti avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli “in merito ai seguenti quesiti:
1. ‘su quale soggetto devono ricadere gli oneri economici inerenti il trasporto dei lavoratori, con mezzo privato o pubblico, nel percorso, quando non può essere coperto a piedi, dalla casa di cura indicata dal Medico Competente per espletare gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche previste dall’art. 41, comma 4, primo periodo, complementari alle visite mediche periodiche previste dalla normativa in oggetto, al luogo ove abitualmente svolgono la propria attività lavorativa’;
2. ‘se il tempo impiegato dal lavoratore per spostarsi dalla casa di cura indicata dal medico competente … al luogo nel quale lo stesso lavoratore esplica abitualmente l’attività lavorativa deve essere considerato orario di lavoro’”.