Come scritto nell’articolo 2087 del Codice Civile: “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Massima sicurezza tecnologicamente fattibie, gli obblighi del datore di lavoro
L’articolo introduce anche il principio della cosiddetta massima sicurezza tecnologicamente fattibile, così interpretato dalla Suprema Corte: “in materia di sicurezza del lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad uniformarsi alla migliore scienza ed esperienza del momento storico in quello specifico settore; e, nel caso in cui per i suoi limiti individuali non sia in grado di conoscere la miglior scienza ed esperienza, consapevole di tali limiti, deve avere l’accortezza di far risolvere da altri i problemi tecnici che non è in grado di affrontare personalmente”.
Sempre dall’interpretazione della Suprema Corte, “il datore di lavoro – e gli altri soggetti investiti della posizione di garanzia – devono in proposito ispirare la loro condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza” (Cassazione Penale, 8 febbraio 2013 n.6363).
“Pertanto – prosegue la sentenza – non sarebbe sufficiente, per mandare esente da responsabilità il datore di lavoro, che non abbia assolto appieno il suddetto obbligo cautelare neppure che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico sia cresciuto in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura” (Cassazione Penale, Sez.IV, 18 gennaio 2011 n.1226).
Massima sicurezza tecnologicamente fattibile, il datore di lavoro ‘a digiuno’ di conoscenze tecniche
“Il datore di lavoro, normalmente a digiuno di conoscenze tecniche, è proprio concretamente avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che ottempera all’obbligo giuridico di analizzare e di individuare, secondo l’esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno del luogo di lavoro.” (Cassazione Penale, Sez.IV, 13 maggio 2016 n.20051.)
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