Quadro Normativo: D.P.C.M. 29 gennaio 2025 e Legge 25 gennaio 1994, n. 70
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2025, relativo ai dati del 2024, è stato approvato con il D.P.C.M. del 29 gennaio 2025 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2025. In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994, n. 70, la scadenza per la presentazione del MUD è fissata a 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero entro il 28 giugno 2025.
Soggetti Obbligati alla Presentazione del MUD
Sono tenuti a presentare il MUD 2025:
- I produttori iniziali di rifiuti pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti.
- Le imprese ed enti con più di 10 dipendenti che producono rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi da trattamenti delle acque e abbattimento dei fumi.
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
- Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
- Consorzi e produttori di imballaggi, come il CONAI.
Soggetti Esclusi dall’Obbligo
Sono esonerati dalla presentazione del MUD:
- Le imprese agricole con volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro.
- Le imprese ed enti con non più di 10 dipendenti che producono esclusivamente rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, potabilizzazione e altri trattamenti delle acque, depurazione delle acque reflue e abbattimento dei fumi.
- I soggetti che effettuano esclusivamente il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi.
- I liberi professionisti che non operano in forma di impresa.
- Attività come estetisti, acconciatori, tatuatori, piercer, agopuntori, podologi, callisti, manicure e pedicure, purché non operino come impresa.
Modalità di Presentazione del MUD
La presentazione del MUD deve avvenire esclusivamente in modalità telematica:
- Le Comunicazioni Rifiuti, Veicoli Fuori Uso, Imballaggi e Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche devono essere trasmesse tramite il portale www.mudtelematico.it, utilizzando un dispositivo di firma digitale valido.
- Per la Comunicazione Rifiuti Semplificata, riservata a soggetti che producono non più di 7 tipologie di rifiuti e utilizzano al massimo 3 trasportatori e 3 destinatari per ciascun rifiuto, è possibile compilare il modulo online e inviarlo tramite PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.it.
- Dal 2025, l’accesso ai portali per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni MUD è possibile solo tramite SPID, CIE o CNS.
Sanzioni per Ritardata o Mancata Presentazione
Il mancato rispetto della scadenza del 28 giugno 2025 comporta sanzioni amministrative:
- Invio entro il 28 agosto 2025: sanzione da 26 a 160 euro.
- Invio dopo il 28 agosto 2025: sanzione da 2.000 a 10.000 euro.
In caso di dati errati o incompleti, possono essere applicate ulteriori sanzioni e controlli.
Implicazioni Pratiche per Aziende e Professionisti
Le aziende e i professionisti soggetti all’obbligo devono:
- Raccogliere e verificare i dati relativi ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2024.
- Assicurarsi di avere accesso ai portali tramite SPID, CIE o CNS.
- Utilizzare un dispositivo di firma digitale valido per la trasmissione telematica.
- Effettuare il pagamento dei diritti di segreteria tramite PagoPA.
È consigliabile iniziare la preparazione con anticipo per garantire una compilazione corretta e puntuale del MUD.