Sorveglianza sanitaria: la rivoluzione normativa 2023-2025

Sorveglianza sanitaria: la rivoluzione normativa 2023-2025

Il quadro normativo della sorveglianza sanitaria in Italia ha subito una profonda trasformazione nell’ultimo biennio, segnato da interventi legislativi che hanno riscritto i paradigmi della tutela medica in azienda. A partire dal “Decreto Lavoro” (D.L. 48/2023) fino alle più recenti disposizioni del 2024 e del Decreto 159/2025, il legislatore ha spostato l’asse dell’obbligo di nomina del Medico Competente (MC). La modifica cruciale riguarda l’articolo 18 del DLgs 81/2008: l’obbligo di sorveglianza non scatta più esclusivamente in presenza dei rischi “tabellati” o normati specificamente (come rumore, chimico, vibrazioni), ma diventa mandatoria “qualora richiesto dalla valutazione dei rischi”. Questo passaggio sancisce il primato della valutazione sostanziale (DVR) sulla mera check-list formale, imponendo al datore di lavoro di nominare il medico ogni volta che il processo valutativo evidenzi un rischio per la salute, anche se non esplicitamente “etichettato” da una norma tecnica specifica.

Visite mediche: rientro, pre-assunzione e cartella sanitaria

Le riforme hanno inciso significativamente anche sulla gestione operativa delle visite mediche, modificando l’articolo 41 e l’articolo 25 del Testo Unico sulla Sicurezza. Un punto nodale riguarda la visita precedente alla ripresa del lavoro dopo assenze per salute superiori a 60 giorni continuativi: le nuove norme chiariscono che tale visita è obbligatoria solo se il Medico Competente la ritiene necessaria per valutare l’idoneità alla mansione specifica, introducendo un elemento di discrezionalità tecnica che evita automatismi burocratici inutili. Viene inoltre istituzionalizzata la visita preassuntiva, che può essere svolta prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro per garantire l’idoneità preventiva.

Altra novità di rilievo è l’obbligo per il medico, in sede di visita di assunzione, di richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro (se disponibile) e di tenerne conto: una misura volta a evitare la duplicazione di esami invasivi e costosi, favorendo la continuità della storia clinica del lavoratore.

Sostituzione del medico e implicazioni per il DVR sul piano procedurale, il legislatore ha stretto le maglie sulla continuità del servizio. L’articolo 25 (modificato dal D.L. 48/2023) impone ora al Medico Competente, in caso di impedimento per gravi ragioni, di comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto qualificato. Questo elimina le zone d’ombra in caso di assenza del professionista titolare. Le implicazioni per le aziende sono immediate: il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non può più essere un documento statico, ma deve dialogare costantemente con la sorveglianza sanitaria. Se il DVR individua un rischio per la salute (ad esempio rischio ergonomico posturale non tabellato o stress lavoro-correlato significativo), la mancata nomina del medico espone l’azienda a sanzioni dirette, non essendo più sufficiente difendersi sostenendo l’assenza di rischi “normati”.

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