Il 2 luglio 2025 Ministero del Lavoro e Regioni hanno sottoscritto un Protocollo quadro per gestire i rischi lavorativi derivanti da condizioni climatiche estreme nei luoghi di lavoro. Pur non avendo immediata forza di legge, il testo sarà recepito mediante decreto ministeriale e implementato tramite accordi nazionali, territoriali o aziendali.
Il Protocollo integra il Testo Unico sulla sicurezza (DLgs 81/2008), aggiornando gli obblighi di valutazione del rischio (art. 28) per includere rischi microclimatici e radiazioni solari (art. 180). La Conferenza delle Regioni del 19 giugno 2025 ha già fornito linee guida per la tutela del benessere termico e il Coordinamento tra Regioni e Ministero rende operativo l’orientamento inderogabile verso la sicurezza nel clima estremo.
Contenuti e misure operative previste dal Protocollo caldo 2025
Il Protocollo individua quattro direttrici operative: informazione e formazione sul rischio termico, sorveglianza sanitaria dedicata, adozione di DPI stagionali, e riorganizzazione di turni e orari. Nel contesto edile, il Coordinatore della sicurezza deve inserire il rischio microclimatico nel PSC, prevedendo aree ombreggiate, orari differenziati, acque fresche e pause adeguate. Analogamente, i datori di lavoro delle imprese appaltatrici devono aggiornare i POS secondo l’art. 96 comma 1 lett. d) del DLgs 81/2008, includendo pause frequenti, DPI idonei, accesso al refrigerio e turni flessibili.
Agevolazioni sugli ammortizzatori sociali
L’INPS, con messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, ha definito criteri semplificati per accedere alla CIGO, alla CISOA e ai Fondi bilaterali in presenza di eventi climatici gravi. Le causali ammissibili sono: “sospensione o riduzione dell’attività per ordine dell’autorità pubblica” e “evento meteo” per temperature percepite superiori a 35 °C, o anche inferiori se il microclima rende le condizioni non sicure. In questi casi, gli eventi sono assimilati a “oggettivamente non evitabili” (EONE), per cui non si applicano contributi addizionali né si computano nei limiti delle 52 settimane (o 90 giorni agricoli). Le domande devono partire da una relazione tecnica che descriva le attività sospese o ridotte, menzioni l’ordinanza regionale se presente, entro il termine del mese successivo all’evento.
Implicazioni per imprese e lavoratori
Per le aziende, l’aggiornamento del DVR e del POS rappresenta un obbligo giuridico, ma offre anche vantaggi competitivi: accesso a bonus INAIL e sconti sugli oneri OT23, oltre all’assenza di ritardi produttivi o penali nelle forniture durante ondate di calore. Le imprese del settore edile, agricolo o estrattivo che si adeguano, evitano sanzioni e facilitano l’uso degli ammortizzatori sociali senza aggravio contributivo .
Per i lavoratori, il Protocollo garantisce maggiore tutela tramite sorveglianza sanitaria preventiva e informazione specifica, riducendo il rischio di colpo di calore e patologie legate all’esposizione termica. La flessibilità organizzativa e l’accesso agli ammortizzatori rendono concreta la protezione della salute, assicurando condizioni lavorative più sicure nei periodi critici.