Il rischio elettrico nei luoghi di lavoro è disciplinato da un nuovo quadro tecnico normativo a seguito della pubblicazione della sesta edizione della norma CEI 11-27:2025. Questo aggiornamento, entrato in vigore il primo novembre 2025, costituisce il riferimento principale per l’esecuzione in sicurezza dei lavori su impianti elettrici, con particolare attenzione a quelli sotto tensione fino a 1000 v in corrente alternata e 1500 v in corrente continua.
La norma si pone in stretta correlazione con gli obblighi imposti ai datori di lavoro dal Dlgs 81/2008, fornendo le prescrizioni operative per la gestione delle attività elettriche e non elettriche svolte in prossimità di parti attive pericolose. La nuova edizione recepisce integralmente la struttura della normativa europea CEI EN 50110-1:2024-05, allineando la terminologia e le definizioni a livello continentale. È previsto un periodo transitorio durante il quale la precedente edizione del 2021 resterà applicabile fino al 29 maggio 2026, per consentire alle imprese un adeguamento graduale.
Ridefinizione delle figure e del rischio elettrico
La principale innovazione della norma CEI 11-27:2025 consiste in una profonda revisione degli acronimi e delle definizioni delle figure professionali coinvolte nella gestione della sicurezza elettrica. Le precedenti figure di URI (Unità Responsabile dell’Impianto), URL (Unità Responsabile del Lavoro) e PL (Preposto ai Lavori) vengono sostituite da nuove denominazioni.
Vengono introdotti il GI (Gestore Impianto), identificato come il soggetto con la responsabilità complessiva dell’impianto; il RI (Responsabile dell’Impianto), designato alla conduzione dell’impianto durante le attività; il GL (Gestore Programmazione Lavoro), che programma e organizza gli interventi; e infine il RLE (Responsabile del Lavoro Elettrico), che gestisce operativamente le attività garantendone l’esecuzione sicura. La norma introduce anche nuove definizioni per concetti chiave come “attività lavorativa”, “lavoro” e “supervisione”, oltre a fornire maggiori dettagli sulle distanze di sicurezza, specificando i limiti di prossimità, vicinanza e lavoro sotto tensione.
Nuovi obblighi formativi e valutazione arc flash
Sul fronte della formazione degli addetti ai lavori elettrici (PES, PAV e PEI), la norma conferma la struttura dei percorsi formativi (livelli 1a, 1b, 2a, 2b) e l’obbligo di aggiornamento quinquennale di almeno quattro ore per ambito di competenza. Viene precisato che, mentre la teoria può essere svolta in videoconferenza sincrona, l’addestramento pratico richiede obbligatoriamente la presenza fisica, escludendo la modalità e-learning asincrona.
La novità più rilevante per i datori di lavoro è l’introduzione di un allegato informativo specifico sui pericoli derivanti dagli archi elettrici (arc flash). Questo impone al datore di lavoro di considerare esplicitamente tale rischio all’interno della valutazione dei rischi aziendale. Un ulteriore allegato fornisce indicazioni sulle disposizioni di emergenza che il gestore dell’impianto deve selezionare e predisporre in base all’analisi dei rischi e alle caratteristiche specifiche dell’impianto elettrico.


