Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio, ha ridefinito in maniera organica la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il provvedimento unifica e aggiorna i testi precedenti, introducendo novità sostanziali riguardo agli obblighi, alle durate, agli aggiornamenti e alle modalità di erogazione dei corsi per tutte le figure coinvolte nella prevenzione.
Formazione dei lavoratori: obblighi confermati e nuove verifiche
Per i lavoratori, la struttura della formazione rimane simile a quella precedente: 4 ore di formazione generale e una parte specifica che varia in base al livello di rischio, con 4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio e 12 ore per rischio alto. È confermato l’aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore, ma con una novità importante: la verifica finale dell’apprendimento diventa obbligatoria sia per i corsi iniziali sia per gli aggiornamenti. Viene inoltre regolamentato l’uso della formazione a distanza: l’eLearning è ammesso solo per la parte generale, per i corsi a rischio basso e per gli aggiornamenti, mentre per i livelli medio e alto resta obbligatoria la presenza o la videoconferenza sincrona.
Preposti: formazione rafforzata e aggiornamento biennale
La formazione dei preposti viene potenziata con un corso base che passa da 8 a 12 ore. L’aggiornamento diventa biennale, con obbligo di almeno 6 ore da completare entro 12 mesi in caso di ritardo. Sia il corso base che l’aggiornamento devono essere svolti in presenza o in videoconferenza: non è consentito l’eLearning. Questa scelta sottolinea la centralità del ruolo dei preposti nel garantire la sicurezza operativa e la necessità di un contatto diretto nella formazione.
Dirigenti: corsi ridotti ma più specifici
Per i dirigenti la durata del corso base viene ridotta da 16 a 12 ore, ma viene introdotto un modulo aggiuntivo di 6 ore per coloro che operano in cantieri temporanei o mobili. L’aggiornamento quinquennale resta fissato a 6 ore e può essere svolto anche in modalità eLearning. La riduzione delle ore è bilanciata dall’introduzione di contenuti più mirati e specifici in funzione del contesto lavorativo.
Datori di lavoro: formazione obbligatoria e percorsi mirati
La vera novità riguarda i datori di lavoro, per i quali viene introdotto un obbligo formativo generalizzato. È previsto un corso base di 16 ore e, per le imprese affidatarie nei cantieri, un modulo integrativo di 6 ore. Anche per i datori di lavoro è previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore, con possibilità di svolgere parte della formazione in modalità eLearning.
Datori di lavoro che assumono il ruolo di RSPP
Se il datore di lavoro ricopre anche il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, deve seguire un percorso più articolato. Oltre al modulo comune di 8 ore, che include un’esercitazione pratica sul DVR, sono previsti moduli tecnici di 12 o 16 ore a seconda del settore di appartenenza (ad esempio agricoltura, pesca, edilizia o chimico). In questo caso, la formazione base non può essere svolta in eLearning, mentre l’aggiornamento quinquennale di almeno 8 ore può avvalersi anche delle modalità a distanza.
RSPP e ASPP: confermata la struttura modulare
Per i Responsabili e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione viene confermata l’articolazione in tre moduli (A, B e C) e restano invariati gli obblighi di aggiornamento: 40 ore ogni 5 anni per gli RSPP e 20 ore ogni 5 anni per gli ASPP.
Impatti concreti sulle imprese e sulla formazione
Il nuovo Accordo Stato-Regioni rappresenta un cambiamento importante per imprese e lavoratori. Da un lato introduce percorsi più chiari e strutturati, riducendo le ambiguità interpretative del passato, dall’altro rafforza la centralità di alcune figure chiave come i preposti e i datori di lavoro. Per le aziende, ciò significa dover pianificare con attenzione i fabbisogni formativi e garantire il rispetto delle nuove tempistiche, evitando rischi di sanzioni e migliorando la cultura della sicurezza interna.


