Nel quadro della normativa italiana sulla sicurezza sul lavoro, il progettista riveste un ruolo di primo piano, soprattutto nella fase di ideazione e definizione tecnica di opere edili e impiantistiche. L’articolo 22 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce che il progettista, in qualità di soggetto incaricato della progettazione di luoghi di lavoro o impianti, ha l’obbligo di applicare i principi generali di prevenzione previsti dall’articolo 15 del medesimo decreto. Tale obbligo si concretizza nella scelta di soluzioni tecniche, materiali, strutture e dispositivi che garantiscano livelli adeguati di sicurezza per i lavoratori, sia nella fase di realizzazione dell’opera che in quella di utilizzo e manutenzione. Il progettista deve dunque concepire il progetto in modo da minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza già a monte dell’attività operativa.
Le conseguenze in caso di mancato rispetto degli obblighi
Il mancato rispetto degli obblighi normativi da parte del progettista comporta responsabilità penali. L’articolo 57 del DLgs 81/2008 prevede, in caso di violazione dell’articolo 22, l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro. Queste sanzioni sono pensate per rafforzare la consapevolezza delle responsabilità in capo al progettista e incentivare comportamenti orientati alla prevenzione sin dalla fase ideativa. La corretta applicazione dei principi di sicurezza non è quindi un’opzione, ma un dovere giuridico con implicazioni concrete in caso di inadempienza.
Il ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
Nel caso di cantieri temporanei o mobili, il progettista collabora con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), figura obbligatoria quando siano presenti più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente. Il CSP, nominato dal committente, ha il compito di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e di predisporre il Fascicolo dell’Opera, entrambi strumenti fondamentali per la gestione dei rischi nei cantieri. Il progettista non sostituisce il CSP, ma interagisce con lui per garantire che le scelte progettuali siano compatibili con la sicurezza in fase di esecuzione.
Il ruolo di controllo del committente e del Responsabile dei Lavori
Il committente o il Responsabile dei Lavori ha l’obbligo di verificare che il progettista abbia rispettato i criteri di prevenzione e sicurezza previsti dalla normativa. In assenza di nomina formale di un CSP, il committente non è sollevato dalle responsabilità: deve comunque garantire che gli elaborati progettuali siano compatibili con l’obiettivo della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Questa fase di controllo è cruciale per evitare che carenze progettuali si traducano in rischi concreti nella fase esecutiva.
Coinvolgimento indiretto nei cantieri: quando il progettista può essere responsabile
Anche se non direttamente menzionato nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 relativo ai cantieri temporanei o mobili, il progettista può essere chiamato in causa qualora si verifichino infortuni riconducibili a carenze di progettazione. L’interazione con altre figure chiave, come il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori (CSE), può rivelarsi decisiva per l’identificazione e la prevenzione dei rischi connessi alle modalità di esecuzione dei lavori.
La figura del Direttore dei Lavori e i suoi compiti in tema di sicurezza
Il Direttore dei Lavori, sebbene distinto dal progettista, assume un ruolo importante nella verifica tecnico-amministrativa delle attività in cantiere. In alcune circostanze può essere incaricato anche delle funzioni di CSE, se in possesso dei requisiti di legge. Pur non avendo responsabilità generali in materia di sicurezza, il Direttore dei Lavori risponde di eventuali omissioni in specifiche fasi, come lo smontaggio di opere provvisionali o l’approvazione di varianti che incidano sulla sicurezza complessiva.
La sicurezza come responsabilità condivisa tra più figure tecniche
Il progettista non è l’unico soggetto coinvolto nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro. La sua azione deve essere coordinata con quella di altre figure professionali: CSP, CSE, Direttore dei Lavori, RSPP, RLS. Questa sinergia trova la sua espressione più completa nell’adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL), strumento previsto all’articolo 30 del DLgs 81/2008. L’adozione di un SGSL consente una pianificazione efficace, il monitoraggio dei processi e l’aggiornamento continuo delle misure di prevenzione.