La manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) non è solo una raccomandazione, ma un obbligo in capo al datore di lavoro. Le istruzioni fornite dal fabbricante dei DPI devono comprendere modalità di pulizia, manutenzione, revisione e disinfezione: tali indicazioni costituiscono parte integrante dei requisiti di conformità del regolamento DPI europeo.
Parallelamente, l’art. 78 del Dlgs 81/08 impone al lavoratore di curare i DPI ricevuti, segnalando immediatamente eventuali difetti, ma è il datore che resta titolare della responsabilità della funzionalità nel tempo.
Manutenzione, pulizia e revisione: cosa prevedere
Le istruzioni tecniche del fabbricante devono dettagliare procedure di pulizia, prodotti compatibili, modalità d’uso e criteri per i pezzi di ricambio. La manutenzione costituisce una misura essenziale per garantire l’efficacia del DPI contro i rischi per cui è progettato. La mancata applicazione sistematica di queste operazioni può compromettere la protezione, rendendo inefficaci i dispositivi e mettendo a rischio la salute dei lavoratori.
Sentenze e giurisprudenza: responsabilità non derogabile
La Corte di Cassazione ha chiarito che, anche nel caso di DPI «semplici» (come abiti da lavoro), il datore è tenuto al lavaggio e alla manutenzione, laddove tali dispositivi rappresentino barriere protettive effettive. In particolare, in due sentenze del giugno 2019 è stato sottolineato che il lavaggio rientra tra le misure necessarie per la sicurezza, e che l’inosservanza può configurare responsabilità penali o amministrative secondo le norme antinfortunistiche e la disciplina della responsabilità d’impresa (es. Dlgs 231/01).
Tracciabilità, piattaforme e efficienza nella gestione
Per gestire efficacemente il processo manutentivo dei DPI, le imprese possono adottare sistemi digitali e check list informatiche, con registrazione puntuale delle operazioni di manutenzione e verifica delle scadenze. Questi strumenti semplificano il controllo interno, riducono il rischio di omissioni e costituiscono prova in caso di accertamenti. Una tracciabilità sistematica rafforza la cultura della prevenzione e contribuisce a dimostrare la diligente gestione del rischio.


