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Vaccino over 50, obbligo dal 15 febbraio per accedere al lavoro – L’analisi di Lorenzo Fantini

Vaccino e lavoro: tutto quello che occorre sapere nel focus dell’avv. Fantini, già dirigente del ministero del Lavoro e affermato consulente in materia HSE

di Lorenzo Fantini

Per contrastare la diffusione del Covid-19 in Italia il Governo ha deciso di intervenire in modo significativo, con due provvedimenti urgenti, il D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, e il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, da leggersi assieme, e che hanno modificato anche il quadro di regolamentazione degli obblighi di tutela nei luoghi di lavoro.

Il D.L. n. 1/2022, a far data dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, introduce (modificando il D.L. n. 44/2021) l’obbligo vaccinale per prevenire l’infezione dal virus SARS-CoV-2, per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri Stati dell’Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022.

Esoneri dalla vaccinazione

L’obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate comprovate o per immunizzazione a seguito di malattia naturale. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. I soggetti esenti dalla vaccinazione dovranno far pervenire al datore di lavoro un certificato – redatto secondo quanto previsto dalle vigenti circolari del Ministero della salute (Circolari n. 35309 del 4 agosto 2021 e n. 43366 del 25 settembre 2021; circolare n. 5125 del 25 gennaio 2022, che ha posticipato la validità delle certificazioni rese secondo le citate circolari fino al 28 febbraio 2022) – da un medico aderente alla campagna vaccinale.

La sanzione per i non vaccinati

Per i soggetti (anche non lavoratori) che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19, è prevista una sanzione pecuniaria di 100 euro. La sanzione è irrogata “in automatico” dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate a valle del procedimento amministrativo previsto dal decreto.

Vaccino obbligatorio per lavorare

Quanto al lavoro, dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori over-50 del settore pubblico e privato sono soggetti all’obbligo vaccinale per accedere al luogo di lavoro e, quindi, devono possedere e sono tenuti ad esibire il green-pass “rafforzato”, ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti alla verifica del green-pass rafforzato (app Verifica C-19 e altre funzionalità di verifica previste dalla legge) da parte dei lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale.

Va segnalato che regole ancora più rigide sono previste per i datori di lavoro di aziende (anche esterne, come le imprese che svolgano attività in appalto o subappalto) che operino nei settori sanitario, socio-sanitario o socio-assistenziale che già prima dei provvedimenti qui in commento avevano l’obbligo di controllare che tutto il personale operante in tali settori fosse vaccinato, anche se di età inferiore ai 50 anni. Tali previsioni sono state integralmente confermate e restano, quindi, in vigore.

Assenza ingiustificata e sospensione dal lavoro

Nel caso i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento. Fino al 15 giugno 2022 i datori di lavoro (indipendentemente dalla dimensione occupazionale) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, possono sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 15 giugno 2022.

È vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di vaccinazione. La violazione è punita con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500. I lavoratori non soggetti all’obbligo vaccinale o il cui obbligo è differito per motivazioni medico – sanitarie devono, invece, essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio potendo essere – se la prestazione lavorativa lo consente – essere collocati in smart working.

Obbligo vaccinale over 50: quali dosi sono obbligatorie?

Nel provvedimento del Governo viene chiarito che l’obbligo riguarda tutte le dosi di vaccino quindi non solo il ciclo primario (prima e seconda dose) ma anche la dose booster (terza dose).

È specificato infatti che sono obbligati:

  • coloro che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • chi a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbia completato il ciclo vaccinale primario nel rispetto dei termini previsti dal Ministero della Salute;
  • coloro che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario o dose booster entro i termini di validità dei green pass precedentemente ottenuti.

In sintesi, secondo i termini fra le dosi in vigore ad oggi, alla data del 1° febbraio tutti gli over 50 sono in regola se:

  • sono vaccinati con dose booster (terza dose);
  • sono vaccinati con due dosi ma non sono passati più di 6 mesi dalla seconda dose;
  • sono vaccinati con una solo la prima dose e sono in attesa della seconda dose (da fare a 21 giorni di distanza dalla prima dose per il vaccino Pfizter e 28 giorni per il vaccino Moderna).

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