A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del DLgs 81/2008, sono obbligati a possedere la nuova patente a crediti. L’obbligo è stato introdotto dall’articolo 29, comma 19, del Decreto Legge 19/2024 e si applica a tutte le attività che rientrano nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro in ambito edile.
La patente a crediti è un sistema che assegna inizialmente 30 punti alle imprese, soggetti a decurtazione in caso di violazioni gravi delle norme di sicurezza. Per ottenerla, le imprese devono essere in possesso di determinati requisiti tra cui:
- Iscrizione alla Camera di Commercio;
- Regolarità contributiva (DURC);
- Regolarità fiscale (DURF), se prevista;
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Un’eccezione importante riguarda le imprese già in possesso di attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III: in tal caso, il possesso della patente a crediti non è richiesto.
Il mancato possesso della Patente a crediti può davvero escludere dalle gare?
Il tema dell’esclusione automatica da una gara d’appalto per mancato possesso della patente a crediti ha sollevato dibattiti interpretativi e giurisprudenziali. Una recente pronuncia del TAR Campania (sentenza n. 3670 dell’8 maggio 2025) ha chiarito che l’esclusione non può essere automatica in presenza di una SOA di classifica III o superiore, in quanto tale attestazione rappresenta un requisito sostitutivo valido.
Inoltre, la sentenza ha sottolineato che l’obbligo della patente a crediti è circoscritto ai lavori riconducibili alla definizione di “cantiere temporaneo o mobile”, così come riportata nell’Allegato X del D.Lgs. 81/2008. Pertanto, la richiesta del possesso della patente non può essere estesa ad appalti che non rientrano espressamente in tale definizione.
La valutazione va dunque condotta caso per caso, verificando la tipologia specifica dei lavori oggetto dell’appalto e l’eventuale menzione della patente come requisito nel bando di gara.
Implicazioni pratiche e sanzioni per le imprese
Per le imprese del settore edile, il rispetto dell’obbligo della patente a crediti assume un ruolo strategico nell’accesso agli appalti pubblici. Le aziende non in possesso dell’attestazione SOA di classifica III o superiore devono attivarsi per richiederla, verificando attentamente il rispetto dei requisiti necessari.
La mancata osservanza dell’obbligo, laddove previsto, può comportare sanzioni rilevanti. In particolare, è prevista:
- L’esclusione automatica da tutte le gare pubbliche per un periodo di sei mesi;
- Una sanzione amministrativa pari al 10% del valore complessivo dei lavori, con un minimo fissato in 6.000 euro.
In quest’ottica, è fondamentale che i RUP (Responsabili Unici del Procedimento), i tecnici delle stazioni appaltanti e i legali aziendali operino con la massima attenzione nella stesura e nella lettura dei bandi, affinché la richiesta del possesso della patente non si traduca in un’esclusione illegittima.
Le imprese, dal canto loro, devono sviluppare un approccio proattivo, non solo per conformarsi agli obblighi, ma per rafforzare la propria posizione competitiva in un mercato che richiede sempre più standard elevati di sicurezza e trasparenza.