Nel quadro della sicurezza sul lavoro, il Testo Unico, impone al datore di lavoro di predisporre misure organizzative adeguate per garantire piani di emergenza inclusivi per tutti i lavoratori con esigenze speciali.
L’articolo 43, insieme agli articoli 17 e 28 relativi alla valutazione dei rischi, prevede che le procedure emergenziali tengano conto delle specifiche necessità delle persone con limitazioni.
A integrare questo quadro vi è il D.M. 2 settembre 2021 che, all’Allegato II, stabilisce l’obbligo di progettare le misure antincendio e le procedure di evacuazione considerando anche lavoratori e visitatori con difficoltà motorie, sensoriali o cognitive. L’obiettivo è garantire un approccio inclusivo che permetta a tutti di affrontare con sicurezza eventuali situazioni critiche.
Identificazione, strumenti e modalità di assistenza a persone con esigenze speciali
Le persone con esigenze speciali non comprendono soltanto chi presenta disabilità permanenti, ma anche chi si trova in condizioni temporanee di difficoltà, come infortuni o situazioni mediche specifiche. La loro identificazione deve avvenire nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e con il coinvolgimento diretto delle persone interessate, così da definire soluzioni adeguate e realmente efficaci.
Un ruolo chiave è affidato agli “assistenti all’evacuazione”, figure designate e formate per affiancare le persone in difficoltà durante un’emergenza. Tra gli strumenti di supporto più diffusi vi sono le sedie di evacuazione, i cosiddetti Evac-Chair, che consentono il trasporto sicuro lungo le scale. Fondamentali sono anche i sistemi di allarme inclusivi, capaci di integrare segnali visivi, sonori e tattili per raggiungere chiunque. Inoltre, per le persone con disabilità cognitive o con forte stress in caso di emergenza, il piano deve prevedere spazi calmi dedicati, in cui sia possibile sostare in sicurezza in attesa dei soccorsi.
Procedure operative: piano di emergenza, planimetrie e aggiornamento continuo
Il piano di emergenza aziendale, come previsto dall’articolo 43 del DLgs 81/2008 e dall’Allegato II del D.M. 2 settembre 2021, deve contenere procedure specifiche per l’evacuazione delle persone con esigenze speciali. Le planimetrie di emergenza devono essere predisposte in modo chiaro e facilmente consultabile anche da persone con disabilità, riportando i presidi disponibili come le sedie di evacuazione o gli spazi calmi. È fondamentale che il piano venga periodicamente aggiornato e condiviso con tutti i lavoratori, affinché ciascuno sia consapevole delle procedure da seguire.
Anche nei luoghi di lavoro in cui non vi è obbligo di predisporre un piano formale, è necessario prevedere comunque misure organizzative equivalenti da integrare nel DVR o nei documenti di valutazione standardizzati. La corretta applicazione di queste disposizioni assicura un ambiente di lavoro più sicuro, inclusivo e rispettoso dei diritti di ogni persona, rafforzando al tempo stesso la cultura della prevenzione e la responsabilità sociale delle imprese.


