Dirigente di fatto: ruoli, poteri e responsabilità

Dirigente di fatto: ruoli, poteri e responsabilità

La figura del dirigente di fatto assume una rilevanza centrale nel sistema di responsabilità penale disegnato dal Dlgs 81/2008. L’articolo 299, codifica il cosiddetto “principio di effettività”, stabilendo che le posizioni di garanzia relative ai soggetti apicali (datore di lavoro, dirigente, preposto) gravano altresì su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura formale, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno di questi soggetti.

Il legislatore ha voluto evitare che l’assenza di una nomina scritta, di una delega formale o di un’indennità specifica potesse costituire un esonero dalle responsabilità prevenzionistiche. Di conseguenza, l’individuazione dei responsabili non si ferma all’organigramma cartaceo, ma indaga le reali dinamiche decisionali all’interno dell’azienda, sanzionando chiunque gestisca effettivamente processi, risorse e persone, determinando così i livelli di sicurezza dell’ambiente lavorativo.

Identikit del dirigente di fatto e confini giuridici

Per comprendere appieno chi sia il dirigente di fatto ed evitare pericolosi fraintendimenti interpretativi, è necessario analizzare i criteri delineati dalla giurisprudenza di legittimità. Spesso si tende a confondere questa figura con quella del preposto, ma la distinzione è sostanziale e riguarda l’ampiezza dei poteri esercitati. Mentre il preposto ha un ruolo di vigilanza esecutiva e sovrintende alla corretta esecuzione delle direttive altrui, il dirigente (anche di fatto) possiede un potere gestionale autonomo.

La Corte di Cassazione ha chiarito che il dirigente è colui che, pur senza investitura formale, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa con ampi poteri discrezionali. L’elemento dirimente è spesso individuato nella capacità di spesa e nell’autonomia decisionale: se un soggetto ha il potere di ordinare acquisti per la sicurezza, disporre fermi macchina, organizzare turni e risorse senza dover chiedere continue autorizzazioni, egli sta agendo come dirigente. Non è necessario che i suoi poteri coprano l’intera azienda; la responsabilità può essere circoscritta anche a un singolo reparto, ufficio o cantiere, purché in quell’ambito la sua autonomia sia piena ed effettiva.

Implicazioni operative e gestione dell’organigramma

Il riconoscimento giuridico del ruolo di fatto comporta conseguenze operative immediate e gravose per le imprese e per i singoli lavoratori coinvolti. Per le aziende, la presenza di figure che agiscono come dirigenti senza averne la qualifica formale rappresenta un rischio organizzativo: questi soggetti, infatti, potrebbero non aver ricevuto la formazione specifica obbligatoria prevista dall’articolo 37 del Dlgs 81/2008 per i dirigenti, esponendo la società a sanzioni per mancata formazione e a una responsabilità amministrativa (Dlgs 231/2001) in caso di infortunio.

È dunque essenziale condurre un’analisi approfondita dell’organigramma reale, allineando la situazione di fatto a quella di diritto attraverso nomine o deleghe di funzioni appropriate (articolo 16). Per i lavoratori che esercitano tali poteri, è fondamentale acquisire consapevolezza che l’assenza di una lettera di incarico non li scuda dalle responsabilità penali. Agire come un dirigente comporta l’assunzione automatica degli obblighi di predisporre le misure di sicurezza e di vigilare sulla loro attuazione; l’inerzia o la negligenza in tale ruolo “mascherato” verranno perseguite dai giudici con lo stesso rigore riservato ai dirigenti formalmente nominati.

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