Il ruolo del preposto nella sicurezza sul lavoro è essenziale per garantire il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Recentemente, la Corte di Cassazione ha trattato un caso che mette in luce le implicazioni legali e operative legate alla figura del preposto, in particolare in relazione alla sua responsabilità e alle mansioni assegnate dal datore di lavoro.
Il caso analizzato dalla Corte di Cassazione
Nel corso delle operazioni di carico di alcune balle, affidate al carrellista D.D., dipendente della ditta C., il lavoratore B.B., che si stava spostando a piedi, veniva travolto mortalmente dal carrello condotto dal carrellista. La Corte di Cassazione ha dovuto analizzare le cause dell’incidente, attribuendo parte della responsabilità alla condotta colposa del datore di lavoro A.A., che aveva affidato al preposto E.E. mansioni operative e di controllo contemporaneamente.
Le mansioni del preposto e la responsabilità
Questa figura ha una responsabilità diretta nella supervisione delle attività lavorative, in particolare per garantire che le normative di sicurezza vengano rispettate. Nel caso in esame, il preposto E.E. era addetto al controllo delle operazioni svolte dal carrellista, ma nello stesso momento stava svolgendo mansioni operative, caricando balle su un altro camion. Questo ha impedito un controllo adeguato sull’attività del carrellista D.D., che, privo di visibilità, ha manovrato il carrello in modo pericoloso, travolgendo B.B..
Il preposto nel controllo delle attività
La Corte di Cassazione ha ribadito che questa figura deve avere la possibilità di adempiere adeguatamente al suo compito di vigilanza. In questo caso, la doppia mansione (vigilanza e operazioni di carico) ha determinato l’impossibilità di garantire un controllo efficace, compromettendo la sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro, secondo i giudici, ha compiuto una scelta organizzativa inadeguata, assegnando al preposto compiti operativi e di controllo contemporaneamente, il che ha ridotto la sua capacità di vigilare adeguatamente sulle attività del carrellista.
Il ricorso del datore di lavoro
Il datore di lavoro A.A. ha proposto ricorso, sostenendo che non esiste alcuna disposizione di legge che vieti al preposto di svolgere mansioni operative insieme al ruolo di vigilanza. Secondo il ricorrente, la responsabilità per l’incidente non sarebbe da attribuire al preposto, in quanto quest’ultimo era stato adeguatamente formato e aveva la possibilità di organizzare diversamente il lavoro. Inoltre, A.A. ha contestato che la condotta della vittima fosse stata talmente imprudente da interrompere il nesso causale rispetto alla responsabilità del datore di lavoro.
Le conclusioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, pur accogliendo parte delle argomentazioni del datore di lavoro, ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per l’incidente, considerando la scelta organizzativa inadeguata che ha impedito al preposto di esercitare il controllo in modo efficace.


