Il DLgs 81/2008 è stato aggiornato dal D.I. 11 febbraio 2021, recependo la Direttiva (UE) 2019/130: le emissioni dei gas di scarico dei motori diesel (DEE) sono ufficialmente riconosciute come cancerogeni di gruppo 1 dall’IARC. Gli Allegati XLII e XLIII introducono così nuove indicazioni e valori limite, estendendo le misure di tutela del Titolo IX del Testo Unico. Le aziende sono ora impegnate non solo nella valutazione del rischio, ma anche nell’attuazione di procedure analitiche, sorveglianza e prevenzione dell’esposizione DEE.
Cosa dice la circolare INAIL sullo scarico dei DEE
La circolare operativa INAIL 2025 (Dimeila) fornisce una scheda tecnica aggiornata con strategie per rilevazione e controllo dell’esposizione ai gas di scarico diesel. La misurazione del carbonio elementare, tracciato aerodisperso, è utilizzata come indicatore principale del rischio occupazionale. Il valore limite di esposizione professionale (VLEP) è stato fissato a 0,05 mg/m³ su un turno lavorativo di 8 ore; il valore di fondo per la popolazione generale, stimato a 0,005 mg/m³, serve come riferimento non operativo per delineare l’esposizione specifica.
Il documento INAIL indica le categorie lavorative maggiormente a rischio: officine meccaniche, esercizi di revisione auto, strutture con carrelli elevatori diesel, ditte di trasporto, casellanti e personale aeroportuale. Viene inoltre suggerita una strategia di confronto tra valori misurati in ambiente di lavoro e quelli esterni al sito produttivo per distinguere l’esposizione professionale da quella ambientale.
I datori di lavoro devono aggiornare il DVR includendo il rischio DEE, predisporre una sorveglianza sanitaria specifica per i lavoratori esposti, avviare registrazione obbligatoria degli esposti e pianificare misure preventive efficaci. Tra queste: sistemi di ventilazione meccanica, uso di tecnologie per la riduzione delle emissioni, dispositivi di aspirazione localizzata e, ove necessario, l’utilizzo di DPI respiratori idonei.