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Pubblicate le regole di adeguamento antincendio per scuole e asilo nido

Con il Decreto del 21 marzo 2018 del Ministero dell’Interno e del Ministero Istruzione sono state pubblicate le indicazioni programmatiche per l‘adeguamento antincendio per locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.

Si tratta di indicazioni prioritarie per l’adeguamento alla normativa antincendio, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi (articoli 3 e 4 del DPR 1° agosto 2011, n. 151) e ferma restando l’integrale osservanza del decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 e per la sicurezza sul lavoro, quanto disposto nel Testo unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008).

L’adeguamento antincendio delle scuole e le priorità di intervento

Le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, spiega il Ministero dell’Interno, potranno essere realizzate secondo i tre seguenti livelli di priorità (con riferimento al DM 26/8/92 – Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica):

  • livello di priorità a) : disposizioni di cui ai punti 7.1 7. (7.1. Impianto elettrico di sicurezza), limitatamente al secondo comma, lettere a) e b) (*vedi sotto); 8 (SISTEMI DI ALLARME); 9.2 (Estintori.); 10 (SEGNALETICA DI SICUREZZA); 12 (NORME DI ESERCIZIO); 

  • livello di priorità b) : disposizioni di cui ai punti 6.1(Spazi per esercitazioni); 6.2(Spazi per depositi); 6.4(Spazi per l’informazione e le attività parascolastiche); 6.6(Spazi per servizi logistici), limitatamente al punto 6.6.1 (Mense); 9.3(Impianti fissi di rilevazione e/o di estinzione degli incendi);

  • livello di priorità c) : restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.
Per consultare il decreto  ministeriale in versione integrale clicca qui.
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