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Quarantena Covid, le nuove istruzioni Inps per le aziende

Dopo l’equiparazione della quarantena alla malattia, arrivano ulteriori delucidazioni per i datori di lavoro


Non se n’è mai andato del tutto, ma adesso si ripresenta con forza la questione della quarantena (equiparata alla malattia) per i lavoratori dipendenti con ciò che ne consegue per l’azienda di cui fanno parte. L’Inps, con il messaggio n. 3871 del 23 ottobre 2020, fornisce le istruzioni operative per il conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro, in relazione alle prestazioni erogate per malattia e per l’importo anticipato per conto dello stesso Inps.


Chiarito come la quarantena sia equiparata alla malattia, per beneficiare del pagamento di quest’ultima il lavoratore è tenuto a richiedere il certificato medico, con il quale il medico curante (o direttamente il lavoratore) dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.


Altre specifiche forme di tutela sono previste per chi è affetto da immunodepressione, patologie oncologiche o segue terapia salvavita, oltreché le persone con grave disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 104/1992.



Il ruolo dei datori di lavoro


Come recita il messaggio dell’Inps, “i datori di lavoro potranno conguagliare gli importi anticipati a titolo di quarantena – nella misura massima dell’importo equivalente a quello dell’indennità di malattia o di degenza ospedaliera – laddove sussistente il relativo diritto dei lavoratori, ed entro i limiti del monitoraggio della spesa, così come previsto dall’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020”.


E ancora: “In ragione della complessità della disciplina in argomento e dei chiarimenti in atto con i Ministeri vigilanti sulla gestione della spesa relativa anche agli oneri a carico dei datori di lavoro, per consentire il suddetto monitoraggio e, quindi, una prudente gestione dei conguagli, in questa prima fase sarà possibile conguagliare gli eventi di quarantena a carico dell’Inps con prognosi che si sia conclusa entro il 30 settembre 2020”, rimandando il messaggio a future istruzioni per i periodi a partire dal 1° ottobre 2020.


Datori di lavoro che hanno conguagliato le giornate di assenza come indennità di malattia


In casi analoghi, datori di lavoro provvederanno alla sistemazione dei relativi eventi mediante la compilazione dell’elemento, restituiranno tale importo e lo indicheranno con il codice causale “E775” (restituzione indennità di malattia), presente nell’elemento DatiRetributivi/Malattia/MalADebito/CausaleVersMal, e contestualmente riporteranno l’importo spettante per quarantena con i codici e le modalità sopra riportate.



Le istruzioni per la denuncia contributiva


Il messaggio 3871 fornisce quindi le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro privati. Nel flusso Uniemens sono stati infatti previsti i seguenti nuovi codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:


MV6: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 1 – Quarantena;

MV7: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 2 – Assenza dal lavoro per lavoratore disabile con Terapie;

MV8: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 6 – Malattia accertata da COVID-19.


Come precisa poi il messaggio Inps, “ai fini delle rilevazioni contabili degli oneri, posti a carico dello Stato, relativi alle indennità economiche anticipate dai datori di lavoro e conguagliate tramite DM, si istituisce un nuovo conto nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAT – Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia. La procedura di ripartizione contabile degli Uniemens, opportunamente aggiornata, imputerà gli oneri, in relazione a tutti i codici causale dichiarati dalle aziende, secondo le indicazioni contenute al paragrafo 3 del presente messaggio, al conto di nuova istituzione: – GAT30164 – per rilevare l’onere per l’indennità economica riconosciuta ai lavoratori dipendenti del settore privato in astensione dal lavoro (COVID 19) per sorveglianza attiva, permanenza domiciliare, quarantena, malattia conclamata, anticipata dai datori di lavoro ammessi al sistema del conguaglio”.

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