Radiazioni ionizzanti: obblighi per lavoratori autonomi

Radiazioni ionizzanti: obblighi per lavoratori autonomi

La gestione del rischio da radiazioni ionizzanti ha subito una profonda revisione normativa con l’entrata in vigore del Dlgs 101/2020, che ha recepito la Direttiva Europea 2013/59/Euratom. Questo provvedimento ha ridisegnato il quadro della radioprotezione in Italia, ponendo particolare attenzione anche alla figura del lavoratore autonomo.

In precedenza, la tutela di questa categoria era spesso assimilata per analogia a quella dei dipendenti o lasciata a interpretazioni normative meno stringenti. Il nuovo Decreto, invece, sancisce in modo inequivocabile che i lavoratori autonomi (cui si applica l’articolo 2222 del Codice Civile) e i titolari di imprese familiari sono tenuti a provvedere personalmente alla propria tutela. L’articolo 108 del Dlgs 101/2020 stabilisce chiaramente che tali soggetti devono adempiere agli obblighi di protezione sanitaria previsti per i lavoratori subordinati, facendosi carico di tutte le misure necessarie per prevenire l’esposizione nociva, inclusa la sorveglianza fisica e medica della radioprotezione.

Obblighi di sorveglianza fisica e medica

Il cuore della normativa per il lavoratore autonomo risiede nell’obbligo di dotarsi delle figure professionali qualificate per la gestione del rischio. Il decreto impone la nomina di un esperto di radioprotezione (che sostituisce il precedente “esperto qualificato”) per la valutazione e la sorveglianza fisica, e di un medico autorizzato per la sorveglianza medica. A differenza del Dlgs 81/2008, dove il medico competente può gestire la generalità dei rischi, per le radiazioni ionizzanti è richiesta una specifica abilitazione (elenco nominativo dei medici autorizzati).

Il lavoratore autonomo deve quindi sottoporsi a visite mediche preventive e periodiche per ottenere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Inoltre, ha l’obbligo di dotarsi del passaporto dosimetrico o del libretto personale di radioprotezione, strumenti indispensabili per tracciare la dose di radiazioni assorbita nel corso della carriera lavorativa, specialmente se l’attività viene svolta presso diversi committenti o in siti differenti (lavoratori esterni).

Formazione specifica e gestione operativa

Le implicazioni operative del Dlgs 101/2020 estendono al lavoratore autonomo anche i doveri formativi. Non è sufficiente la preparazione tecnica di base: è obbligatorio seguire percorsi di formazione e aggiornamento specifici in materia di radioprotezione, proporzionati alla tipologia di rischio a cui si è esposti. Questo aspetto è cruciale per garantire che il professionista sia consapevole non solo delle procedure tecniche, ma anche delle norme di comportamento per minimizzare l’esposizione (principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione della dose).

Dal punto di vista documentale, il lavoratore autonomo deve conservare tutta la documentazione relativa alla valutazione dei rischi, alle misurazioni dosimetriche e alle visite mediche, rendendola disponibile agli organi di vigilanza. La mancata osservanza di questi obblighi comporta sanzioni penali e amministrative dirette, equiparando di fatto la responsabilità del lavoratore autonomo a quella del datore di lavoro per quanto concerne la propria sicurezza.

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