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Radiazioni ionizzanti, cosa cambia con il Dl n.203 del 25 novembre – l’approfondimento

In relazione alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione di radiazioni ionizzanti, il Dl n.101 del 31 luglio 2020 viene integrato e corretto con il Dl n.203 del 25 novembre 2022. 

Pericolo radiazioni ionizzanti, cosa cambia per i datori di lavoro

Viene sostituito il comma 9 dell’articolo 109 del Dl n.101 del 31 luglio 2020. Il nuovo testo recita: “I datori di lavoro trasmettono all’archivio nazionale dei lavoratori esposti, di cui all’articolo 126, comma 1, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 126, comma 2”.

Cosa cambia nella formazione di dirigenti e preposti

Veniamo all’articolo 23 del Dl n.203 del 25 novembre 2022 che riporta invece modifiche all’articolo 110 del dl n.101 del 31 luglio 2020 relativamente alla informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti.

Secondo quanto specificato, il datore di lavoro provvede affinché i dirigenti e i preposti ricevano un’adeguata informazione, una specifica formazione e un aggiornamento almeno ogni cinque anni in relazione ai propri compiti in materia di radioprotezione. 

I contenuti dell’informazione e formazione comprendono:

  • principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;
  • definizione e individuazione dei fattori di rischio derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti;
  • modalità di valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti;
  • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Pericolo radiazioni ionizzanti, cosa cambia per i datori di lavoro

Gli articoli 23 e 24 del Dl n.203 del 25 novembre 2022 modificano alcuni aspetti della formazione di dirigenti, preposti e lavoratori.

Il datore di lavoro si assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di radioprotezione anche con eventuale addestramento specifico. La formazione e l’addestramento devono avvenire con periodicità almeno quinquennale e  in occasione:

  • della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  • del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  • dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie che modificano il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.
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