Reati contravvenzionali nei cantieri edili: niente estinzione del reato con pagamento fuori termine

Reati contravvenzionali nei cantieri edili: niente estinzione del reato con pagamento fuori termine

Con la sentenza n. 15796 del 2025, la Corte di Cassazione è intervenuta sui reati contravvenzionali nei cantieri edili, in particolarmente sull’estinzione del reato in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del DLgs 758/1994. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che il pagamento tardivo della sanzione amministrativa non consente l’estinzione della contravvenzione prevista dalla normativa antinfortunistica, neppure in presenza di adempimenti successivi.

Omessa vigilanza PSC nei cantieri edili: reati contravvenzionali e responsabilità committente

La vicenda giudiziaria riguardava il legale rappresentante di una società incaricata dell’esecuzione di lavori su cantieri edili. L’imputazione si riferiva all’omessa vigilanza sull’elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera, obblighi attribuiti al committente o al responsabile dei lavori ai sensi dell’articolo 91, comma 1, del Decreto Legislativo 81/2008.

In base a tale disposizione, durante la fase esecutiva nei cantieri edili, il committente deve verificare che i soggetti incaricati predispongano e aggiornino correttamente i documenti di sicurezza, garantendo la coerenza tra i piani e la gestione operativa del cantiere.

La particolare tenuità del fatto e la prima decisione del Tribunale

Il Tribunale di Messina, nel valutare il caso, ha ritenuto che la condotta dell’imputato – pur formalmente rilevante sotto il profilo penale – potesse considerarsi di lieve entità. Ha pertanto applicato l’articolo 131-bis del Codice Penale, dichiarando l’imputato non punibile per la particolare tenuità del fatto.

Tale istituto consente l’archiviazione o il proscioglimento nei casi in cui il reato, pur integrato, risulti marginale per offensività e modalità di realizzazione, purché non ricorrano comportamenti abituali o aggravanti specifiche.

Tentativo di ottenere l’assoluzione per estinzione del reato

L’imputato ha impugnato la sentenza di proscioglimento, sostenendo che avrebbe dovuto essere disposta l’assoluzione piena in virtù dell’estinzione del reato, ai sensi degli articoli 21 e 24 del DLgs 758/1994. Tali norme prevedono infatti che, in caso di violazioni prevenzionistiche, il reato possa estinguersi se il trasgressore:

  • adempie alle prescrizioni tecniche impartite dagli organi di vigilanza entro il termine stabilito;
  • versa la somma prevista a titolo di sanzione amministrativa entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.

L’imputato aveva sì adempiuto alle prescrizioni, ma aveva effettuato il pagamento della sanzione in ritardo rispetto al termine perentorio.

La posizione della Cassazione: il termine di pagamento è inderogabile

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l’impostazione delle precedenti pronunce. In particolare, ha ribadito che il pagamento tardivo della sanzione amministrativa, anche se motivato da ragioni personali o gestionali, non consente di ottenere l’estinzione del reato.

La Corte ha sottolineato che l’effetto estintivo si produce solo se entrambi i requisiti – adempimento tecnico e pagamento tempestivo – vengono soddisfatti. La discrezionalità del giudice può intervenire sulla valutazione dell’adempimento tecnico, ma non sul rispetto dei termini perentori previsti per il pagamento dei reati contravvenzionali riscontrati su cantieri edili, che rimangono inderogabili.

Implicazioni per i datori di lavoro e le imprese esecutrici

Questa sentenza rappresenta un monito importante per le aziende che operano nei cantieri edili temporanei o mobili e per i legali rappresentanti delle stesse. I principali aspetti operativi da considerare sono:

  • necessità di rispettare i termini: anche in caso di ottemperanza alle prescrizioni, il rispetto dei 30 giorni per il pagamento della sanzione è condizione imprescindibile per evitare conseguenze penali;
  • ruolo attivo del datore di lavoro: la vigilanza sull’elaborazione del PSC e del fascicolo tecnico non può essere considerata una mera formalità, ma un obbligo con rilievo giuridico concreto;
  • non automaticità della tenuità: la particolare tenuità del fatto non equivale all’assoluzione piena e non è sinonimo di irrilevanza giuridica.
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