Pavimenti sicuri: stabilità, finitura e prevenzione degli incidenti

Pavimenti sicuri: stabilità, finitura e prevenzione degli incidenti

L’allegato IV del DLgs  81/2008 stabilisce che i pavimenti dei luoghi di lavoro devono essere fissi, stabili, privi di buche, protuberanze o pendenze pericolose. Nelle aree in cui si maneggiano sostanze liquide o degradabili, la superficie deve essere impermeabile e dotata di una pendenza adeguata per favorire il corretto deflusso verso punti di raccolta. In presenza di pavimenti frequentemente bagnati, è obbligatorio garantire passaggi rialzati o graticolati, a meno che non siano utilizzate calzature impermeabili idonee. Queste misure riducono significativamente il rischio di scivolamenti, cadute e incidenti correlati alle condizioni del pavimento. 

Aperture e possibili cadute: parapetti robusti e segnalazioni visive

Tutte le aperture presenti nei pavimenti o nelle pareti, incluse fosse e pozzi, devono essere dotate di parapetti solidi o coperture in grado di prevenire cadute accidentali. Nel caso in cui non sia tecnicamente possibile installare protezioni fisiche, è necessario segnalare chiaramente il rischio. Le aperture verticali di altezza superiore a un metro richiedono inoltre barriere adeguate per garantire la sicurezza. Per le finestre, è richiesto un parapetto con altezza minima di 90 cm quando il rischio di caduta è concreto, salvo condizioni operative che giustifichino misure diverse. 

Porte e uscite: dimensioni, apertura e facilitazione dell’esodo

Le porte dei luoghi di lavoro devono essere disposte in numero e posizionate in modo da consentire una rapida uscita. Devono essere apribili dall’interno senza difficoltà. In locali con rischio di esplosione o incendio e più di cinque lavoratori, almeno una porta per ogni cinque addetti deve aprirsi nel senso dell’esodo e avere larghezza minima di 1,20 m. In altri ambienti lavorativi, la larghezza minima segue criteri specifici in relazione al numero di lavoratori. Le porte non devono ostacolare le vie di fuga e, se poste lungo il tragitto dell’esodo, devono essere chiaramente segnalate e mantenute libere da ostacoli. 

Vie di fuga e uscite di emergenza: requisiti dimensionali e segnaletici

Le uscite di emergenza devono essere adeguate per numero, distribuzione e dimensioni, in relazione alla capienza e alla destinazione del luogo di lavoro. L’altezza minima prevista è di 2 metri; la larghezza deve rispettare quanto previsto dalla normativa antincendio. Le porte su queste vie devono aprirsi nel senso dell’esodo, salvo specifiche condizioni di pericolo. L’uso di porte chiuse a chiave è vietato, salvo specifica autorizzazione da parte delle autorità competenti. Non sono ammesse saracinesche a rullo, porte scorrevoli verticali o girevoli come uscite di emergenza. Tutte le vie e uscite di emergenza e le relative aperture devono essere sempre sgombre, chiare e accompagnate da segnaletica durevole e adeguata.

Come possiamo aiutarti?