Responsabilità penale del datore di lavoro per un DVR generico

Responsabilità penale del datore di lavoro per un DVR generico

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15699/2025, ha ribadito l’importanza di una valutazione specifica dei rischi all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi, sottolineando che la realizzazione di un DVR generico può comportare responsabilità penale per il datore di lavoro. La vicenda riguarda la responsabilità di un amministratore di una cooperativa, accusato di non aver correttamente valutato i rischi per tutti i lavoratori nel suo cantiere.

Il caso: omessa valutazione del rischio di caduta di materiali dall’alto

La sentenza trae origine da un caso giudiziario in cui il Tribunale di Rovigo aveva riconosciuto la responsabilità penale dell’amministratore della società cooperativa per non aver incluso nel DVR una valutazione adeguata del rischio di caduta di materiali dall’alto, in violazione degli articoli 28 e 55, comma 4, del Decreto Legislativo 81/08. Il Tribunale ha evidenziato che il DVR considerava il rischio solo per i lavoratori che operavano con carrelli elevatori, ma risultava generico e incompleto riguardo alla gestione del rischio per gli altri lavoratori con mansioni diverse, limitandosi a una sorveglianza senza misure preventive specifiche.

La difesa dell’amministratore

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la condanna del Tribunale fosse basata su un’accusa diversa da quella contestata inizialmente. L’amministratore ha infatti argomentato che la sua condanna era stata pronunciata per la mancata adozione di misure di prevenzione, mentre l’accusa originaria riguardava l’omessa valutazione nel DVR del rischio di caduta di materiali dall’alto, ai sensi degli articoli 28 e 55, comma 4, del D.Lgs. 81/08.

La decisione della corte di cassazione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione del Tribunale di Rovigo. Secondo i giudici, il Tribunale aveva correttamente identificato il tema centrale del processo, che riguardava la responsabilità per omessa valutazione nel DVR dei rischi per tutti i lavoratori presenti nel luogo di lavoro. La Cassazione ha sottolineato che non vi è stato alcun errore nel trattare la questione dell’omessa valutazione del rischio, in quanto questa omessa valutazione rappresenta un tema centrale nella responsabilità penale del datore di lavoro.

La responsabilità penale per un DVR incompleto

La decisione ribadisce che, ai sensi del DLgs 81/08, il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro, non limitandosi a una valutazione parziale o generica. La Corte ha chiarito che il DVR deve essere completo e specifico, affrontando tutte le situazioni che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. L’omissione della valutazione di un rischio rilevante, come nel caso del rischio di caduta di materiali dall’alto, può determinare una responsabilità penale, anche in assenza di incidenti o infortuni.

La sentenza della Corte di Cassazione, pertanto, conferma la necessità di una valutazione accurata e completa dei rischi e di un DVR che non possa essere considerato generico o superficiale. L’imperativo è che il datore di lavoro adotti misure di prevenzione adeguate e documenti in modo chiaro tutte le potenziali situazioni di pericolo.

Implicazioni per i datori di lavoro

La decisione della Cassazione rafforza l’importanza di una valutazione dei rischi dettagliata e di un DVR accurato per ogni attività lavorativa. I datori di lavoro sono obbligati a prendere in considerazione tutti i rischi potenziali che potrebbero riguardare qualsiasi lavoratore presente in cantiere, indipendentemente dal suo ruolo o dalle sue mansioni specifiche. Un DVR incompleto, che non prenda in considerazione rischi evidenti come il rischio di caduta di materiali dall’alto, può esporre il datore di lavoro a sanzioni penali, in quanto non rispettoso degli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08.

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