Preposto omette segnalazione: responsabilità penale

Preposto omette segnalazione: responsabilità penale

La Corte di Cassazione (sentenza dell’4 agosto 2025, n. 28427) ha riaffermato che il preposto ha l’obbligo di segnalare ai superiori qualsiasi prassi operativa pericolosa che contrasti le disposizioni del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

In un caso recente, due preposti sono stati condannati per omicidio colposo: avevano tacitamente accettato l’uso improprio del carrello elevatore, una procedura vietata nel DVR, accaduto due mesi prima dell’incidente mortale.

Vigilanza, conoscenza e obbligo di segnalazione per il preposto

La giurisprudenza consolidata stabilisce che il datore di lavoro deve prevenire l’instaurarsi di pratiche “contra legem”, inclusive di comportamenti non prescritti normativamente ma praticati per consuetudine. Tale dovere di prevenzione si realizza solo se il preposto esercita una vigilanza attiva, conformandosi alle disposizioni di legge e aziendali. Se, nonostante la sua consapevolezza, permangono prassi vietate, la responsabilità penale può ricadere anche sul datore.

Implicazioni per preposti e imprese

Il principio guida è chiaro: il preposto non può limitarsi a osservare che qualcosa non va, ma deve intervenire o, quanto meno, segnalare tempestivamente ai vertici aziendali. La mancata trasmissione di notizie su comportamenti rischiosi attiva anche responsabilità penali gravi, soprattutto in caso di infortunio mortale o lesioni. L’impegno quotidiano è fondamentale: una reale vigilanza passa attraverso l’identificazione, l’interruzione o la segnalazione di prassi pericolose.

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