La valutazione dei rischi costituisce il perno centrale del sistema di prevenzione delineato dal Dlgs 81/08. Il legislatore affida al datore di lavoro l’obbligo non delegabile di individuare e valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, prevedendo il supporto tecnico e professionale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. In questo quadro normativo, la corretta redazione del documento di valutazione dei rischi non rappresenta un adempimento formale, ma uno strumento operativo essenziale per prevenire eventi infortunistici. La giurisprudenza più recente ribadisce che eventuali carenze nella valutazione possono assumere rilievo penale quando risultino causalmente collegate al verificarsi di un infortunio.
La valutazione dei rischi è stata oggetto di un’importante pronuncia che ha chiarito i profili di responsabilità del direttore e RSPP in presenza di lacune significative nel processo valutativo. La sentenza ha evidenziato come l’analisi dei rischi debba essere concreta, specifica e aderente alle reali condizioni di lavoro, tenendo conto delle mansioni effettivamente svolte, delle attrezzature utilizzate e delle modalità operative adottate. Non è sufficiente una descrizione generica o standardizzata dei pericoli. È invece necessario individuare in modo puntuale i fattori di rischio e le misure di prevenzione e protezione adeguate, aggiornando il documento ogniqualvolta intervengano modifiche organizzative o tecniche rilevanti.
Valutazione dei rischi e ruolo operativo del RSPP
La valutazione dei rischi, secondo l’orientamento giurisprudenziale, coinvolge direttamente anche il RSPP sotto il profilo della responsabilità professionale. Pur restando in capo al datore di lavoro la responsabilità finale, il RSPP è tenuto a svolgere il proprio incarico con diligenza, competenza tecnica e autonomia di giudizio.
La sentenza richiama l’obbligo del RSPP di segnalare tempestivamente le criticità riscontrate e di proporre misure coerenti con il livello di rischio effettivo. Quando il contributo tecnico risulta carente o inadeguato, e tale omissione incide sulla prevenzione degli infortuni, la responsabilità può estendersi anche alla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Ricadute pratiche per imprese e lavoratori
Le implicazioni operative di questo orientamento sono rilevanti per le imprese e per i lavoratori. Le aziende sono chiamate a rafforzare la qualità della valutazione dei rischi, evitando approcci meramente documentali e investendo in un’analisi reale dei processi produttivi. Una valutazione accurata consente di ridurre il rischio di eventi lesivi, ma anche di limitare l’esposizione a responsabilità penali e sanzioni.
I lavoratori, dal canto loro, beneficiano di un sistema di prevenzione più efficace e coerente con le condizioni concrete di lavoro. La sentenza rafforza quindi il principio secondo cui la sicurezza non può essere affidata a modelli standard, ma deve essere costruita sulla conoscenza effettiva dell’organizzazione aziendale e dei rischi specifici.


