La normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare il Capo V, Titolo VIII del DLgs 81/2008, impone al datore di lavoro l’obbligo di valutare il rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA).
Queste comprendono le radiazioni ultraviolette (UV), la luce visibile e gli infrarossi (IR), tutte comprese nello spettro tra 100 nanometri e 1 millimetro. Le sorgenti possono includere apparecchiature per la saldatura, laser industriali, lampade UV nei trattamenti estetici, riscaldatori IR e illuminazione LED ad alta intensità. Le radiazioni possono avere effetti termici o fotochimici su occhi e pelle, con conseguenze come cataratta, ustioni, fotocheratite o invecchiamento precoce cutaneo.
La mancata valutazione del rischio comporta gravi responsabilità per il datore di lavoro, che può incorrere in sanzioni penali fino all’arresto o sanzioni amministrative significative. È fondamentale che la valutazione sia documentata, aggiornata e integrata nel DVR, o nel DUVRI in caso di interferenze tra più imprese.
Analisi delle sorgenti e criteri di valutazione del rischio ROA
La valutazione del rischio ROA deve essere effettuata attraverso misurazioni strumentali o, dove possibile, tramite calcoli certificati, tenendo conto di diversi parametri: lunghezza d’onda, intensità, durata dell’esposizione e modalità di utilizzo delle apparecchiature. È inoltre necessario confrontare i valori rilevati con i limiti di esposizione previsti dalla normativa e dalle direttive europee.
Le sorgenti artificiali vanno classificate in coerenti (come i laser) e incoerenti (come le lampade o i LED). In alcuni casi specifici, se l’esposizione è minima o gli strumenti rientrano in categorie di rischio molto basso, la valutazione può essere semplificata e non richiedere misurazioni approfondite. Tuttavia, anche in questi casi, deve essere presente una giustificazione tecnica documentata. Sulla base dei risultati, il datore di lavoro è tenuto a stabilire adeguate misure di prevenzione e protezione: dispositivi di protezione individuale specifici per occhi e pelle, delimitazioni delle aree a rischio, segnaletica, schermature o barriere e, ove necessario, modifica delle modalità operative per ridurre l’esposizione.
Come restare aggiornati sul rischio ROA
Secondo le indicazioni contenute nelle più recenti linee guida nazionali, tra cui quelle redatte da INAIL e ISS, la valutazione del rischio ROA deve essere affidata a personale competente, come esperti in radiazioni ottiche o esperti laser, e deve essere aggiornata con cadenza almeno quadriennale, oppure ogniqualvolta intervengano modifiche significative alle sorgenti, agli ambienti di lavoro o alle condizioni operative.
È essenziale che i lavoratori esposti siano informati e formati sui rischi specifici delle radiazioni ottiche e sulle misure di protezione adottate. In particolare, devono essere tutelati i soggetti sensibili: donne in gravidanza, minori, lavoratori con patologie fotosensibili o trattamenti farmacologici che aumentano il rischio. In tali casi, la sorveglianza sanitaria assume un ruolo decisivo, attraverso la valutazione dell’idoneità e l’eventuale adozione di restrizioni personalizzate. Le misure organizzative, tecniche e formative devono far parte di un sistema più ampio di gestione della sicurezza, che includa monitoraggi periodici, coinvolgimento del medico competente e aggiornamento delle procedure in base all’evoluzione tecnologica e normativa.