Il preposto di fatto: responsabilità oltre la nomina formale

Il preposto di fatto: responsabilità oltre la nomina formale

Nel sistema di sicurezza sul lavoro, il “preposto di fatto” è colui che, sebbene non abbia una nomina scritta, esercita concretamente le funzioni di supervisione di altri lavoratori. Verbalmente, impartisce direttive operative o organizzative e il suo ruolo è riconosciuto all’interno dell’ambiente lavorativo. In questi casi, la legge attribuisce a questa figura le stesse responsabilità del preposto di diritto.

L’articolo 299 del Testo Unico della Sicurezza stabilisce che la “posizione di garanzia” può derivare non solo da un incarico formale, ma anche dall’esercizio effettivo dei poteri connessi al ruolo. La giurisprudenza ha confermato che, in presenza di funzioni esercitate di fatto, quelle valgono più della qualifica ufficiale.

Tuttavia, con le modifiche introdotte dalla legge 215/2021 è stato rafforzato l’obbligo di nomina formale del preposto, rendendo meno ammissibile la figura “di fatto” a prescindere dall’effettivo esercizio delle funzioni. Ciò significa che, anche quando il ruolo è svolto quotidianamente, il datore di lavoro è tenuto a formalizzarlo per rendere chiari i ruoli e responsabilità, nel rispetto delle norme.

Se il preposto di fatto non viene formalmente riconosciuto, ciò non esclude la sua responsabilità, ma ne complica il quadro legale. La custodia della sicurezza resta vincolata all’effettività del ruolo, ma l’investitura diventa un elemento fondamentale anche per tutelare le figure coinvolte.

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