Prevenzione delle ferite da punta e taglio nel settore sanitario

Prevenzione delle ferite da punta e taglio nel settore sanitario

Il rischio di ferite da punta e taglio nelle strutture sanitarie è regolato dal DLgs  9 aprile 2008, n. 81, integrato dal Titolo X‑bis (art. 286‑bis, 286‑ter, 286‑quater, 286‑quinquies, 286‑sexies, 286‑septies), introdotto dal DLgs 19 febbraio 2014, n. 19, in attuazione della Direttiva 2010/32/UE. L’applicazione interessa tutto il personale coinvolto in attività sanitarie (compresi tirocinanti, subfornitori) che maneggia dispositivi medici taglienti. Tali norme riguardano la valutazione del rischio, misure preventive, formazione, DPI e sanzioni.

Informazioni rilevanti: come comportarsi in caso di ferite da punta e taglio

1. Campo di applicazione e definizioni

Il Titolo X‑bis tutela tutti gli operatori che possono venire a contatto con aghi o strumenti taglienti in ambito sanitario: ospedali, ambulatori, laboratori e operatori ausiliari .
Sono definiti “dispositivi medici taglienti” quei presidi necessari per l’assistenza sanitaria che possono causare tagli o ferite infette.

2. Valutazione dei rischi (art. 286‑quinquies)

Il DVR deve quantificare il livello di rischio di esposizione a sangue o materiale infetto e stabilire misure tecniche, organizzative e procedurali, considerando anche fattori psicosociali ed organizzativi.

3. Misure generali e specifiche (artt. 286‑quater, ‑sexies)

Il datore di lavoro deve garantire:

  • Formazione adeguata e risorse per prevenire rischi da taglio e infezioni.
  • Procedure di utilizzo e smaltimento sicuro, contenitori idonei e vicini al luogo di utilizzo.
  • Eliminazione dell’uso superfluo di oggetti taglienti e divieto di reincappucciare aghi.
  • Adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di sicurezza integrati e attivabili con una mano o automaticamente.
  • Dispositivi di protezione individuale adeguati: guanti, camici, visiere.
4. Formazione e sorveglianza (art. 286‑quater)

Il personale deve ricevere formazione iniziale e aggiornamenti periodici, con sessioni pratiche, linee guida, simulazioni e materiale informativo promozionale .
Occorre incentivare segnalazioni di incidenti e adottare un approccio di miglioramento continuo anziché colpevolizzazione .

5. Dispositivi medici di sicurezza

La scelta deve basarsi su comprovata affidabilità, integrazione del meccanismo protettivo, facilità d’uso, conferma post-uso e attivazione automatica o unimanuale.

6. Sanzioni (art. 286‑septies)

Il mancato rispetto delle norme comporta per il datore di lavoro e dirigenti arresto da 3 a 6 mesi e ammende da 2.740 € fino a 7.014,40 €.

Implicazioni pratiche per aziende e lavoratori

Per il datore di lavoro:

  • Effettuare una valutazione del rischio approfondita includendovi dispositivi che possa provocare ferite da punta e taglio.
  • Selezionare DPI e dispositivi medici con meccanismi di sicurezza conformi.
  • Allestire container idonei per spogliare e smaltire aghi e strumenti dove servono.
  • Organizzare formazione iniziale e aggiornamenti pratici, prevedendo simulazioni operative.
  • Favore la cultura della segnalazione e documenti infortuni per analisi migliorativa.
  • Assicurare sorveglianza sanitaria e registro esposizioni.

Per i lavoratori sanitari e ausiliari:

  • Utilizzare in modo corretto dispositivi e DPI.
  • Evitare il reincappucciamento manuale e rispettare procedure di smaltimento.
  • Segnalare eventi, criticità operative o disservizi.
  • Partecipare attivamente a formazione e simulazioni.
  • Collaborare con il servizio di sorveglianza sanitaria e utilizzare eventuali sostegni psicologici post-esposizione.

Affrontare il rischio ferite da punta e taglio non è solo un obbligo normativo, ma una responsabilità concreta verso la tutela di chi lavora ogni giorno per la salute altrui. Prevenzione, formazione e segnalazione non sono opzioni: sono strumenti essenziali per costruire ambienti sanitari più sicuri, efficienti e rispettosi della dignità di ogni operatore.

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