In scadenza la comunicazione all’ Inail del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
La circolare Inail n. 11 del 12 marzo 2009 indica infatti che : l’inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno e dovrà esprimere la situazione in essere al 31 dicembre dell’anno precedente.
Una successiva circolare Inail n. 43 del 25 agosto 2009 (modificativa della circolare n. 11), chiarisce che la comunicazione è necessaria solo in caso di nuova nomina o designazione.
Dunque l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS. Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.
Pertanto, la comunicazione non è annuale ma periodica e viene effettuata ogni volta che il nominativo del RLS cambia.
La comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, come per altre comunicazioni all’Inail, fa riferimento all’Unità produttiva; ricordiamo che l’Unità produttiva è definita dal D. Lgs. 81/2008 come stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. Infine , come rimarca in un recente articolo l’Inail, “il punto di riferimento produttivo al quale le imprese devono fare riferimento nei loro adempimenti di comunicazione a fini informativi/statistici, quale la comunicazione in via telematica dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls), disciplinata da alcune circolari emesse a partire dal 2009”.
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