Nel contesto della sicurezza aziendale la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) assume rilievo centrale ai sensi del Dlgs 81/08: il datore di lavoro è tenuto a nominare questa figura e garantirne la professionalità e l’indipendenza.
Ma è più opportuno designare un RSPP interno all’organizzazione oppure avvalersi di un RSPP esterno? Non esiste una scelta valida in assoluto per tutte le imprese: la decisione deve basarsi sulla complessità dell’azienda, sul numero di lavoratori, sulla tipologia di rischi presenti e sulle risorse disponibili.
Differenze operative tra RSPP interno ed esterno
Un RSPP interno è tipicamente un dipendente o collaboratore dell’azienda che assume l’incarico come parte integrante dell’organizzazione aziendale. Questa modalità offre vantaggi come la profonda conoscenza dei processi interni, delle dinamiche produttive e delle relazioni interne.
D’altro canto, un RSPP esterno è un professionista o un consulente specializzato incaricato dall’azienda in outsourcing: ciò consente di accedere a competenze elevate, esperienza in contesti vari, maggiore neutralità e spesso maggiore flessibilità.
Tra le differenze fondamentali si evidenziano: la rapidità nella risposta ai cambiamenti interni per l’interno, la possibilità di risparmio di tempo per il datore di lavoro grazie all’esterno, e l’indipendenza decisionale tipica della figura esterna.
Indicazioni strategiche per imprese e consulenti
Nella valutazione strategica le imprese devono considerare alcuni criteri: livello di rischio attività, numero di addetti, presenza o meno di figure già formate, budget disponibile, necessità di aggiornamento continuo e monitoraggio esterno.
Se l’azienda opera in un settore ad elevato rischio, con più lavoratori e processi complessi, potrebbe risultare vantaggioso affidarsi a un RSPP esterno. Al contrario, in realtà più semplici o con organizzazione interna già matura in materia di sicurezza, la soluzione interna può essere più efficiente. Il consulente del lavoro o del servizio di prevenzione deve accompagnare l’impresa nella scelta, verificare che i requisiti formativi siano rispettati (articoli 32-33 del Dlgs 81/08), che siano definiti chiaramente gli incarichi, che siano previsti controlli periodici, e che siano messe in atto le misure di vigilanza e revisione continue.


