Conformità iniziale macchine: perché non è sufficiente

Conformità iniziale macchine: perché non è sufficiente

La conformità iniziale alla Direttiva Macchine o ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) previsti dall’Allegato V del DLgs 81/2008 non rappresenta sempre la fine degli obblighi del datore di lavoro.

Una sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 4, numero 41147 del 27 ottobre 2021, ha confermato che anche una macchina marchiata CE può portare a responsabilità, se con il progresso tecnico si rendono disponibili dispositivi di sicurezza migliorativi non adottati. In tale caso, non basta che la macchina soddisfacesse i requisiti al momento dell’acquisto: se la tecnologia permette di elevare il grado di protezione, l’azienda è tenuta a intervenire.

Fatti del caso: macchina CE, difetti e obbligo di aggiornamento

Nel caso oggetto della pronuncia, si trattava di una macchina con marcatura CE, acquistata da oltre dieci anni, dotata di protezioni sulle parti mobili che però erano facilmente apribili e privi di blocco automatico. L’infortunio si è verificato durante la pulizia, attività nella quale il rischio di contatto con gli organi in movimento era prevedibile. Il giudice ha ritenuto necessario che il datore di lavoro avesse adottato il meccanismo di blocco automatico, già disponibile sul mercato, al fine di eliminare un rischio residuo.

Obblighi normativi: miglioramenti, disponibilità tecnologica e responsabilità del datore di lavoro

Il principio della “massima sicurezza tecnicamente fattibile” è sancito oltre che dall’articolo 2087 del codice civile, anche dall’articolo 18 del DLgs 81/2008. Ciò comporta che i datori di lavoro non possano limitarsi alla conformità formale iniziale, ma debbano monitorare le innovazioni tecnologiche e adottare, quando necessario, miglioramenti alle macchine per ridurre i rischi residui. Il mancato aggiornamento a fronte di soluzioni disponibili può tradursi in responsabilità per infortuni. Questo orientamento impone alle imprese di includere verifiche periodiche nello strumento di valutazione dei rischi, di attuare una manutenzione adeguata, e di predisporre piani di miglioramento delle protezioni nel tempo.

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