La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8289 del 28 febbraio 2025, ha affrontato il delicato tema della compatibilità tra le funzioni di preposto e l’espletamento di mansioni operative.
Il caso riguardava un incidente mortale avvenuto nel porto industriale di Livorno, dove un autista è stato investito da un carrello elevatore durante le operazioni di carico. Il preposto, incaricato della vigilanza, era contemporaneamente impegnato in mansioni operative come carrellista, compromettendo così la sua capacità di supervisione.
Responsabilità del datore di lavoro e del preposto
La Corte ha sottolineato che l’obbligo di vigilanza sulla sicurezza dei lavoratori è principalmente in capo al datore di lavoro e al dirigente. Tuttavia, il preposto ha un ruolo fondamentale nel garantire l’osservanza delle norme di sicurezza. La sentenza ha evidenziato che l’attribuzione di mansioni operative al preposto, senza adeguate direttive che stabiliscano la priorità della vigilanza, può compromettere la sicurezza sul luogo di lavoro.
Linee guida per l’organizzazione della sicurezza
La Cassazione ha ribadito che il datore di lavoro deve adottare un’organizzazione del lavoro che consenta al preposto di svolgere efficacemente le sue funzioni di vigilanza. Ciò implica la necessità di evitare sovrapposizioni tra compiti operativi e di controllo, a meno che non siano previste specifiche direttive che garantiscano la priorità della vigilanza. Inoltre, è fondamentale che il preposto sia adeguatamente formato e consapevole delle sue responsabilità.
Implicazioni pratiche per le aziende
Le imprese devono rivedere le proprie pratiche organizzative per assicurarsi che i preposti possano adempiere efficacemente ai loro compiti di vigilanza. Ciò include la definizione chiara delle mansioni, la formazione adeguata e l’adozione di misure che evitino conflitti di ruolo. In caso di infortunio, la mancata separazione tra compiti operativi e di controllo può comportare responsabilità penali per il datore di lavoro.