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Sicurezza Antincendio, una circolare chiarisce l’applicazione del dm 15 settembre 2022

Come già sappiamo, è cambiata la normativa antincendio. ll decreto ministeriale 10 marzo 1998, Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, finora rappresentava il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro.

L’emanazione dei tre decreti, il Decreto Controlli (dm 1 settembre 2021), il Decreto GSA (dm 2 settembre 2021), e il Decreto Minicodice (dm 3 settembre 2021), ha condotto al definitivo superamento del suddetto d.m. 10 marzo 1998 che ha rappresentato il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro.

Riguardo le nuove regole, alcuni dubbi sono però sorti riguardo all’applicazione del Dm 15 settembre 2022. Per questo decreto ministeriale, che modifica il DM 1 settembre 2021 prorogando al 25 settembre 2023 l’entrata in vigore dell’articolo 4, sulla qualificazione dei tecnici manutentori, il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco –  ha emanato una circolare di chiarimento.

La circolare n. 16579 del 7 novembre 2022 ha in oggetto “Decreto 15 settembre 2022 – Modifica al decreto 1 settembre 2021 recante ‘Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81’”.

La circolare fornisce  i chiarimenti necessari per la corretta ed uniforme applicazione del DM 15 settembre 2022.

La circolare per chiarire la corretta applicazione del Dm 15 settembre 2022

Si segnala, innanzitutto, che l’art. 1 del decreto 15 settembre 2022 “dispone la proroga al 25 settembre 2023 delle sole disposizioni previste all’art. 4 del Dm 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori.

Ed è invece confermata la vigenza (dal 25 settembre) delle altre disposizioni stabilite dal DM 1 settembre 2021. 

Pertanto – continua la circolare – dal 25 settembre 2022, “si dovrà far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio stabiliti in nell’Allegato I al decreto 1° settembre 2021 e dovrà essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il previsto registro dei controlli”.

La circolare segnala poi che “possono essere riconosciuti validi, ai fini dell’ammissione diretta alla prova d’esame orale prevista al punto 4.4 del par.4 dell’Allegato II al decreto 1° settembre 2021, i corsi erogati da enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro la data di entrata in vigore del Dm 1° settembre 2021 (25 settembre 2022) siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022”.

Si ricorda, infine, che con successiva nota “saranno chiarite le modalità di svolgimento di tale specifica modalità di effettuazione della prova di esame”.

E si comunica, in conclusione, che “a far data dai primi mesi del 2023, saranno comunicate le procedure e il database delle domande di esame necessarie per l’effettuazione delle prove degli esami di qualificazione dei manutentori da effettuarsi presso le strutture del Corpo”.

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