Le differenze tra costi e oneri nella sicurezza nei cantieri

Le differenze tra costi e oneri nella sicurezza nei cantieri

Nel settore dei cantieri temporanei o mobili, il rispetto degli obblighi previsti dal Titolo IV del DLgs 81/2008 comporta la corretta distinzione tra costi della sicurezza e oneri aziendali. La differenziazione è cruciale sia in fase progettuale sia in fase esecutiva, poiché incide direttamente sulla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), sulla formulazione delle offerte economiche in gara d’appalto e sulla gestione concreta del cantiere.

I costi della sicurezza, disciplinati dall’art. 100 del Testo Unico e descritti nel dettaglio nel punto 4 dell’Allegato XV, sono tutte quelle spese sostenute per predisporre misure preventive e protettive che derivano direttamente dalle interferenze tra imprese e dalla necessità di coordinare le attività. Sono costi obbligatoriamente previsti dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) all’interno del PSC, devono essere stimati in modo analitico e riportati nel quadro economico dell’opera. Questi costi non possono essere oggetto di ribasso d’asta e devono essere mantenuti integri in tutte le fasi dell’appalto.

Cosa includono i costi della sicurezza cantieri e come si calcolano

I costi della sicurezza comprendono, tra le altre voci, la realizzazione di ponteggi e parapetti, l’installazione di impianti di terra e antincendio, la segnaletica di sicurezza, i servizi igienici per i lavoratori, la recinzione del cantiere, le vie di fuga, l’illuminazione di emergenza e le riunioni di coordinamento. Ogni voce deve essere calcolata mediante computo metrico estimativo sulla base di prezzari ufficiali o analisi di mercato. Non è consentito stimare i costi applicando percentuali forfettarie sull’importo complessivo dell’opera.

Si distingue inoltre tra costi diretti – riferiti a misure specifiche da attuare per prevenire i rischi interferenti – e costi indiretti, relativi a strutture e servizi comuni a tutto il cantiere. Entrambe le categorie devono essere elencate in modo separato e dettagliato.

Gli oneri aziendali per la sicurezza: responsabilità dell’impresa esecutrice

Diversi dai costi della sicurezza sono gli oneri aziendali, ossia quelle spese che ogni impresa è tenuta a sostenere nell’ambito delle proprie attività per adempiere agli obblighi generali di prevenzione e protezione. Questi oneri, che derivano dall’attuazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), includono la formazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria, la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI), l’addestramento, l’organizzazione del primo soccorso e la gestione delle emergenze.

A differenza dei costi della sicurezza, gli oneri aziendali non sono stabiliti dal Coordinatore e non vengono inseriti nel PSC, ma sono inclusi nelle offerte economiche presentate dalle imprese concorrenti. Tuttavia, la loro congruità può essere oggetto di verifica da parte della stazione appaltante, soprattutto in caso di offerte anormalmente basse.

Implicazioni operative: trasparenza, prevenzione e conformità normativa

Una corretta distinzione tra costi e oneri della sicurezza consente di garantire l’efficacia delle misure di prevenzione, evitando che voci essenziali siano escluse per effetto dei ribassi in gara. Inoltre, chiarisce le responsabilità tra progettisti, coordinatori, imprese e committenti, riducendo i margini di ambiguità e di contenzioso.

L’aggiornamento dei costi della sicurezza è obbligatorio anche in corso d’opera, qualora intervengano modifiche progettuali, varianti o nuove interferenze. L’inosservanza di tali obblighi può configurare responsabilità anche di natura contrattuale o penale, in caso di incidenti o infortuni.

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