La sicurezza ferroviaria in materia di primo soccorso è disciplinata da un quadro normativo specifico, che si innesta sulle disposizioni generali del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Il riferimento principale è l’articolo 45 del Dlgs 81/2008, che affida a decreti interministeriali il compito di definire le caratteristiche delle attrezzature e i requisiti del personale addetto al primo soccorso.
Per la generalità delle aziende, questo si traduce nell’applicazione del DM 388/2003, che classifica le imprese in gruppi (a, b, c) in base ai rischi e stabilisce i contenuti della formazione per gli addetti. Tuttavia, il settore ferroviario presenta peculiarità evidenti, legate alla mobilità del personale, all’estensione delle infrastrutture e alla difficoltà di un intervento esterno immediato in caso di emergenza, specialmente sui convogli in marcia. Per tale ragione, la materia era già stata regolamentata da un decreto specifico nel 2011, che ne stabiliva le modalità di applicazione.
La necessità di allineare la normativa nazionale agli standard europei e alle più recenti disposizioni in materia di interoperabilità e gestione della sicurezza ha portato all’adozione di un nuovo provvedimento, il decreto 4 agosto 2025, numero 152, che modifica e aggiorna la disciplina precedente, con l’obiettivo di rendere la risposta alle emergenze sanitarie più efficace e integrata.
Le novità del decreto per la sicurezza ferroviaria
Il decreto 152/2025, pubblicato in gazzetta ufficiale nell’ottobre 2025 ed entrato in vigore il 25 dello stesso mese, introduce modifiche significative al precedente decreto del 2011.
La novità più rilevante è l’obbligo per i gestori delle infrastrutture e per le imprese ferroviarie di definire le procedure di primo soccorso in stretta conformità con i propri sistemi di gestione della sicurezza, così come definiti dal Dlgs 14 maggio 2019, n. 50. Questo passaggio impone un approccio sistemico e non più frammentato, legando la gestione del primo soccorso direttamente all’analisi dei rischi specifici dell’organizzazione.
Il nuovo testo normativo supera inoltre una limitazione della versione precedente: le procedure di intervento non dovranno più essere predisposte “per ciascun punto della rete”, ma dovranno garantire un soccorso qualificato “lungo la rete” ferroviaria. Si passa quindi da una visione statica, legata ai nodi infrastrutturali, a una visione dinamica, capace di coprire l’intera estensione dell’infrastruttura, inclusi i mezzi in movimento. L’intero impianto organizzativo dovrà essere obbligatoriamente basato sulla valutazione dei rischi, diventando parte integrante del documento di valutazione che ogni datore di lavoro è tenuto a redigere ai sensi del Dlgs 81/08.
Implicazioni operative e l’uso della tecnologia
Le implicazioni pratiche del nuovo decreto richiedono un intervento tempestivo da parte delle imprese del settore. I datori di lavoro dovranno aggiornare la propria valutazione dei rischi, integrando le nuove disposizioni e, di conseguenza, adeguare le procedure operative e i piani formativi per il personale.
L’aspetto più innovativo introdotto dal decreto riguarda il ruolo delle nuove tecnologie. Le procedure elaborate sulla base della valutazione dei rischi dovranno infatti prevedere l’utilizzo di “dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono il tempestivo arresto della marcia del convoglio”. Questo è un punto cruciale per la sicurezza del personale di bordo, in particolare nelle configurazioni di condotta con “agente solo”.
Inoltre, il decreto apre alla possibilità di utilizzare dispositivi per la “richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso”. Tali strumenti, che dovranno rispettare le normative europee di settore, sono finalizzati a ridurre drasticamente i tempi di intervento in caso di malore o infortunio del personale in viaggio, garantendo che l’allarme sia lanciato anche quando l’operatore non è in condizione di farlo autonomamente. Si tratta di un passo avanti per coniugare l’efficienza operativa con la tutela della salute dei lavoratori in un contesto complesso come quello ferroviario.


