Sicurezza lavoro marittimo: le posizioni di garanzia a bordo

Sicurezza dei lavoratori marittimi: obblighi e posizioni di garanzia a bordo

La sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi sono disciplinate da specifiche normative italiane, tra cui il DLgs 27 luglio 1999, n. 271, che adegua la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali. Questo decreto, pur non essendo stato abrogato dal DLgs 81/2008, fornisce un quadro normativo di riferimento per la gestione della sicurezza sul lavoro marittimo.

Obblighi e responsabilità dei lavoratori marittimi a bordo: comandante, armatore, lavoratore e medico competente

Comandante

Il comandante della nave, come previsto dall’articolo 321 del Codice della Navigazione, è il vertice della gerarchia di bordo e ha la responsabilità primaria della sicurezza e della salute dell’equipaggio.

Tra i suoi obblighi principali vi sono:

  • Possedere un titolo professionale che abilita al comando.
  • Emmettere procedure e istruzioni per l’equipaggio relative all’igiene, salute e sicurezza.
  • Designare tra i componenti dell’equipaggio i lavoratori incaricati della gestione delle situazioni di emergenza.
  • Informare l’armatore e il rappresentante alla sicurezza in caso di eventi non prevedibili o incidenti.
  • Segnalare all’armatore le deficienze compromettenti l’igiene, la salute e la sicurezza.
Armatore

L’armatore è il responsabile dell’esercizio dell’impresa di navigazione e, pertanto, ha l’obbligo di:

  • Valutare i rischi per la sicurezza e per la salute e predisporre il piano di sicurezza dell’ambiente di lavoro.
  • Designare il Responsabile e gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
  • Designare il medico competente.
  • Organizzare il lavoro a bordo in modo da ridurre al minimo i fattori di fatica e verificare il rispetto della durata del lavoro.
  • Informare i lavoratori dei rischi specifici e fornire gli adeguati DPI.
  • Limitare al minimo il numero di lavoratori esposti ad agenti tossici e nocivi e garantire le condizioni di efficienza nell’ambiente di lavoro.
  • Formare e addestrare il personale in materia di igiene e sicurezza.
Lavoratore marittimo

Il lavoratore marittimo è qualsiasi persona facente parte dell’equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave o unità mercantile o di una nave da pesca.

I suoi obblighi principali includono:

  • Osservare le misure disposte dall’armatore e dal comandante della nave.
  • Non compiere operazioni di propria iniziativa.
  • Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i DPI.
  • Segnalare al comandante o all’RSPP le deficienze eventuali dei dispositivi e dei mezzi di protezione.
  • Sottoporsi ai controlli sanitari.
Medico competente

Il medico competente, nominato dall’armatore, ha il compito di:

  • Collaborare con l’armatore e con il servizio di prevenzione e protezione.
  • Effettuare gli accertamenti sanitari, esprimere i giudizi di idoneità e informare il lavoratore.
  • Effettuare le visite mediche richieste dai lavoratori, qualora tali richieste siano correlate ai rischi professionali.

Servizio di prevenzione e protezione a bordo

A bordo di ogni unità navale, una o più persone con adeguate capacità professionali, designate dall’armatore, espleteranno i compiti del servizio di prevenzione e protezione. Le funzioni del servizio di prevenzione e protezione includono:

  • Segnalare al responsabile della sicurezza le deficienze riscontrate che possono compromettere la salute e la sicurezza.
  • Individuare i fattori di rischio connessi alle attività lavorative.
  • Esaminare gli infortuni verificatisi a bordo dell’unità a carico dei lavoratori marittimi.
  • Informare l’equipaggio sulle problematiche inerenti all’igiene e alla sicurezza del lavoro.
  • Proporre programmi di formazione e informazione.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

A bordo di tutte le navi o unità, i lavoratori marittimi eleggono anche il proprio rappresentante alla sicurezza dell’ambiente di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di categoria. Il lavoratore eletto deve essere formato in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi e della normativa specifica. I suoi compiti principali includono:

  • Collaborare con il servizio di prevenzione e protezione.
  • Essere consultato sulla designazione del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione.
  • Proporre iniziative in materia di prevenzione e protezione.
  • Ricevere le informazioni riguardo la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative.

Manuale di gestione per la sicurezza dell’ambiente di lavoro

A bordo della nave deve essere presente un “Manuale di gestione per la sicurezza dell’ambiente di lavoro a bordo”, dove sono riportati gli strumenti e le procedure utilizzate dall’armatore per adeguarsi alle disposizioni previste dal decreto 271/99 e dalle norme internazionali. Esso può costituire parte integrante del “Safety Management Manual” redatto ai sensi di quanto previsto dal codice internazionale di gestione per la sicurezza delle navi (ISM Code) di cui alla Convenzione Solas.

Riunioni periodiche di prevenzione e protezione

L’armatore, tramite il servizio di prevenzione e protezione, deve convocare almeno una volta l’anno una riunione periodica di prevenzione e protezione, alla quale partecipano il comandante della nave, il responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro e il rappresentante alla sicurezza dell’ambiente di lavoro. Durante queste riunioni vengono esaminati:

  • Le misure di igiene e sicurezza previste a bordo.
  • L’idoneità dei mezzi di protezione individuali previsti a bordo.
  • I programmi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi.
  • Eventuali variazioni, rispetto alle normali condizioni di esercizio dell’unità, delle situazioni di esposizione del lavoratore a fattori di rischio.
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