Il Decreto Legislativo 81/2008, riconosce che anche i volontari rientrano nell’ambito di applicazione della normativa, equiparandoli ai lavoratori autonomi. Ciò comporta l’obbligo, per le organizzazioni che si avvalgono di volontari, di adottare misure minime di prevenzione, informazione e tutela.
Le responsabilità in capo all’associazione sono sia civili che penali: in caso di danni, si applicano gli articoli 2043 e 38 del Codice Civile, che sanciscono l’obbligo di risarcimento per danno ingiusto e la responsabilità personale del soggetto responsabile.
Informazione, DPI e prevenzione anche senza DVR
Le associazioni composte esclusivamente da volontari, secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 12-bis del DLgs 81/2008 e all’articolo 21, non sono obbligate a redigere il DVR. Tuttavia, devono comunque garantire un’adeguata informazione sui rischi legati alle attività svolte e mettere in atto misure di prevenzione proporzionate. Rientrano tra queste l’utilizzo di attrezzature dotate di marcatura CE, la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale idonei e il rilascio di tessere di riconoscimento in caso di convenzioni operative con enti pubblici. La mancata redazione del DVR non esonera l’associazione dal dovere di vigilanza e responsabilità verso i propri volontari.
Obblighi aggiuntivi per enti con personale retribuito o misto
Nel caso in cui l’organizzazione impieghi sia volontari sia lavoratori retribuiti, oppure solo personale dipendente, si applicano tutti gli obblighi tipici del datore di lavoro. In tali casi, è richiesta la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), la redazione del DVR, la predisposizione di un piano di formazione per tutti gli operatori – volontari inclusi – e l’attivazione della sorveglianza sanitaria per le attività che comportano rischi specifici. È inoltre fondamentale valutare le possibili interferenze tra attività svolte da volontari e lavoratori, pianificando misure di coordinamento e prevenzione che evitino sovrapposizioni pericolose o disorganizzazione operativa.
Il ruolo dell’autocertificazione e il diritto alla sorveglianza sanitaria
Il decreto riconosce la possibilità, per le associazioni, di richiedere una autocertificazione medica ai volontari. Questa dichiarazione, firmata dal singolo soggetto, attesta l’idoneità alla mansione che andrà a svolgere. Tuttavia, il volontario ha anche il diritto di richiedere di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, in funzione dei rischi reali connessi all’attività assegnata. Le organizzazioni devono, quindi, garantire percorsi formativi e informativi adeguati ai compiti svolti e ai livelli di rischio, anche quando non formalmente obbligati dalla normativa. In questo modo, si tutela il principio di proporzionalità tra misure adottate e rischi effettivamente presenti, evitando zone grigie in cui la prevenzione risulta carente.