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Sicurezza nei luoghi di lavoro: cosa impone la normativa al lavoratore?

Non solo gli imprenditori hanno obblighi di fronte alla legge: ecco un focus sui doveri e sui diritti dei lavoratori

Nel panorama legislativo italiano la figura del lavoratore, nel tempo, è stata accostata a più definizioni. Ha, dunque, conosciuto importanti evoluzioni dal secondo dopoguerra fino alla legge 300/1970, ossia all’istituzione del cosiddetto Statuto dei lavoratori. Anche e soprattutto in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, chiaramente, lo sviluppo normativo è andato intensificandosi fino ad arrivare, oggi, al Dlgs 81/2008 e s.m.i..

Il lavoratore secondo la legge attualmente vigente – L’art. 2 del Dlgs 81/2008 e s.m.i. descrive il lavoratore come una ‘persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari […]’. Dunque è importante sottolineare che anche i tirocinanti, gli studenti del progetto di alternanza studio-lavoro, gli occasionali e gli apprendisti sono considerati lavoratori.


Gli obblighi generali del lavoratore – La materia in questione è trattata in modo piuttosto esauriente nell’art. 20 del Dlgs 81/2008 e s.m.i.. La premessa fondamentale è che ogni lavoratore debba prendersi cura della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, sia a livello personale sia per quanto riguarda gli altri soggetti presenti in loco. In riferimento a quest’ultimo passaggio, il lavoratore è responsabile per quanto riguarda le conseguenze delle sue azioni o omissioni relative alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi fornitigli dal datore di lavoro. Per far ciò, deve partecipare ai corsi di formazione e di addestramento obbligatori organizzati dal datore di lavoro e sottoporsi alla necessaria sorveglianza sanitaria.


Gli obblighi specifici del lavoratore – Fondamentale, da parte del lavoratore, la collaborazione con il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti al fine di adempiere in modo corretto e completo agli obblighi previsti dallo stesso Testo Unico del 2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ciò implica il regolare utilizzo delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e delle miscele pericolose, dei mezzi di trasporto e dei dispositivi di sicurezza e protezione. Il lavoratore deve, inoltre, adempiere alle istruzioni del datore, dei dirigenti e dei preposti, segnalando loro, nell’immediato, le eventuali disfunzioni dei mezzi e le potenziali condizioni di pericolo di sua conoscenza. Fermo restando che, qualora il contesto sia compreso nell’ambito di sua formazione, il lavoratore ha l’obbligo di intervenire subito nei casi di pericolo grave e incombente rendendo nota la situazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Nondimeno, il lavoratore deve aver cura della strumentazione in uso all’azienda, ad esempio evitando di maneggiare in alcun modo i dispositivi di sicurezza o compiendo di propria iniziativa mansioni che esulino dalle sue competenze.

I diritti dei lavoratori – Gran parte dei doveri del lavoratore sono da interpretare anche in qualità di diritti inalienabili. In particolare, l’informazione e la formazione sui potenziali rischi legati alla sua attività e il sottoporsi a visite mediche tramite gli enti preposti alla vigilanza sanitaria. Inoltre il lavoratore ha sempre la possibilità di interfacciarsi con figure di riferimento, all’interno del luogo di lavoro, esperte e responsabili in materia di salute e sicurezza quali gli RLS.

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