A poco più di un mese di distanza parliamo di sicurezza sul lavoro, approfondendo le diverse misure contenute nel Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre scorso.
È in Gazzetta Ufficiale il provvedimento relativo alle misure che riguardano la disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Decreto-legge è in vigore dal 22 ottobre 2021 e prevede, tra le diverse misure quelle riguardanti il lavoro nero con riduzione della soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale, con una variazione della presenza del 10% (a dispetto del 20% precedente).
Il provvedimento, che deve essere adottato dal personale ispettivo dell’INL nell’immediatezza degli accertamenti, ovvero entro sette giorni dalla segnalazione di altre amministrazioni, non trova applicazione nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa.
Inoltre, non è più richiesta alcuna recidiva per l’adozione del provvedimento di sospensione che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche indicate nel nuovo Allegato I al D.Lgs. 81/08. La competenza dell’adozione del provvedimento in questi casi spetta anche all’ASL, oltre che all’INL, a prescindere dal settore di intervento.
Resta ferma la competenza esclusiva del Corpo dei Vigili del Fuoco limitatamente ai provvedimenti di accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi. L’impresa destinataria del provvedimento non potrà più contrattare con la PA per tutto il periodo di sospensione.
Cosa sarà necessario per poter riprendere l’attività produttiva?
Sono quattro le attività indispensabili alla ripresa dell’attività produttiva. Eccole in breve:
- la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria,
- il ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro,
- il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 € fino a 5 lavoratori irregolari e pari a 5.000 € qualora siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari,
- il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda dei diversi tipi di violazione in materia di salute e sicurezza.
L’importo delle somme aggiuntive nelle ipotesi di lavoro irregolare e per violazione in materia di sicurezza è raddoppiato se, nei 5 anni precedenti, la stessa impresa ha già subito un provvedimento di sospensione, contro il quale è ammesso ricorso entro 30 giorni con pronuncia dell’Ispettorato al termine di ulteriori 30 giorni dalla notifica.
Il datore di lavoro che non ottemperi al provvedimento di sospensione dell’attività è punito con l’arresto fino a 6 mesi, nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
Quali sono le altre misure contenute nel Decreto fiscale 2022?
Il suddetto Decreto, inoltre, prevede un inasprimento delle sanzioni per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, nonché l’estensione delle competenze di coordinamento all’Ispettorato Nazionale del Lavoro negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro a tutti i settori.