Nel settore agricolo, i lavoratori stagionali rappresentano una realtà rilevante, soprattutto nel periodo di raccolta. Una recente casistica evidenzia che, in caso di passaggio di personale da un’azienda all’altra – ad esempio per affitto di ramo d’azienda – la sorveglianza sanitaria non è automaticamente trasferibile: l’impresa che assume deve richiedere visite mediche preventive ex novo, anche se i rischi associati restano gli stessi.
La normativa del DLgs 81/2008, all’articolo 41, stabilisce chiaramente che il medico competente deve effettuare una visita al momento dell’assunzione. Solo grazie a una disposizione introdotta nel 2023, il medico può richiedere la documentazione medica precedente, ma senza autorizzare l’omissione della visita originaria.
Visite mediche con efficacia limitata: il caso dei lavoratori agricoli stagionali
Il Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 ha semplificato gli adempimenti sanitari per i lavoratori stagionali agricoli con meno di 51 giornate lavorative annue. In quel contesto, una visita medica preventiva, se eseguita e giudicata idonea, aveva validità biennale e poteva essere utilizzata anche in più aziende.
Tuttavia, questa semplificazione è limitata: riguarda solo attività semplici, categorie specifiche di lavoratori, e prescinde dalla generalità di altre professionalità; la regola generale mantiene l’obbligo di visita per ogni assunzione.
Il trasferimento tra imprese e la necessità di visite nuove
Quando un lavoratore passa ad altra azienda, anche per lo stesso tipo di attività, l’impresa entrante è tenuta ad attivare una nuova sorveglianza sanitaria. L’affermazione è dettata dal fatto che il medico competente e l’organizzazione aziendale di sicurezza cambiano: la visita svolta presso il precedente datore di lavoro non può sostituire quella ex novo. Solo la documentazione (cartella sanitaria) può essere presa in esame, ma non sostituisce la nuova valutazione medica.
Mediatori multipli: come comportarsi con due medici competenti
In un caso particolare, l’azienda acquirente può nominare come medico competente lo stesso professionista che operava nella precedente azienda. Se ciò avviene, l’organizzazione sanitaria interna (SPP) dovrà individuare tra i medici coinvolti un coordinatore, che gestirà centralmente la sorveglianza sanitaria e le relative comunicazioni. In questo modo, si garantisce un approccio unitario, pur mantenendo separati gli obblighi previsti dalla legge.
Impatti pratici per le aziende agricole
- Micro e piccole imprese che assumono lavoratori stagionali debbono prestare attenzione alla regola delle 51 giornate: solo in quel caso è ammessa la visita biennale multititolare.
- Per ogni altro tipo di assunzione (anche per affitto ramo d’azienda) vale l’obbligo di visita preventiva, con registrazione della cartella sanitaria.
- Le aziende possono condividere il medico competente solo purché venga nominato un coordinatore e si strutturi un ambito organizzativo conforme alla normativa vigente.
- Infine, la carta sanitaria del lavoratore deve essere trasmessa per essere presa in considerazione, senza però sostituire la visita ex novo.