sostanze chimiche pericolose

Novità obblighi doganali importazione sostanze chimiche pericolose – all.XIV e XVII del REACH

L’agenzia delle Dogane e del Monopolio ha integrato in TARIC delle misure relative alle sostanze chimiche pericolose contenuti all’interno degli allegati del regolamento (CEE) 1907/2006 (REACH). La direttiva è rivolta a tutte le aziende che intendono effettuare l’importazione da paesi extra UE di sostanze soggette ad autorizzazione e/o a restrizioni, ai sensi rispettivamente dell’allegatoXIV e XVII del regolamento REACH.

Come riportato nella nota TAR 2023-011 prot 78607/RU, le aziende devono consultare la lista di sostanze contenute nei suddetti allegati, verificare se le materie prime importate rientrano in uno di questi allegati e infine targarle con uno degli appositi codici documento per poter superare i controlli doganali.

Sostanze chimiche pericolose soggette a autorizzazione

Già dal 1° ottobre 2019 l’agenzia delle dogane aveva imposto che tutte sostanze importate nel territorio UE o immesse sul mercato, presenti nell’allegatoXIV e dunque soggette ad autorizzazione REACH, dovessero seguire le disposizioni sottostanti:

  • Integrare il numero identificativo dell’autorizzazione REACH nella dichiarazione doganale;
  • Fornire uno degli appositi codici documento: C073, Y105, Y109, Y115.

Sostanze chimiche pericolose soggette a restrizioni: le novità

Dal 10 febbraio 2023 l’agenzia doganale ha imposto che per tutte le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela, contenute nell’allegato XVII, dunque soggette ad una restrizione, sia indicato un codice documento all’interno della dichiarazione doganale: Y106, Y110, Y113.

Per tutte le sostanze importate NON soggette a restrizioni perché NON appartenente all’All. XVII è necessario assegnare il codice Y113 ed è quindi escluso dall’adempimento.

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