sostanze pericolose

Sostanze pericolose nelle AEE, prorogate alcune restrizioni

Il prossimo 1° marzo entrerà in vigore la modifica dell’allegato IV del dlgs n.27 del 4 marzo 2014, che attuava la direttiva 2011/65/UE, concernente le “restrizione sull’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti AEE”.

Quali AEE non devono contenere sostanze pericolose

Non devono contenere sostanze pericolose:

  • in dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014;
  • indispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016;
  • gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017.


Sostanze pericolose, le modifiche dell’allegato IV del dlgs n.27 del 4 marzo 2014

Con decreto del 16 gennaio 2023 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica attua in Italia due recenti direttive di modifica:

  • la direttiva delegata (UE) 2022/1631 della Commissione del 12 maggio 2022 modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l’esenzione riguardante l’uso del piombo sia nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame sia nelle pertinenti connessioni elettriche;
  • la direttiva delegata (UE) 2022/1632 della Commissione del 12 maggio 2022 modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di piombo in determinati dispositivi diagnostici per la risonanza magnetica per immagini.

Le modifiche:

Punto 48: Piombo nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame (BSCCO) e piombo nelle connessioni elettriche con detti fili. Scadenza il 30 giugno 2027.

Sono aggiunti i seguenti punti al punto 27:

Punto 27c: Bobine non integrate per RMI, per le quali la dichiarazione di conformità del presente modello è rilasciata per la prima volta anteriormente al 23 settembre 2022. Scadenza il 30 giugno 2027.

Punto 27d: Dispositivi per RMI che comprendono bobine integrate, utilizzati nei campi magnetici entro una sfera di 1 metro di raggio intorno all’isocentro del magnete nell’apparecchiatura medica per la risonanza magnetica per immagini, per i quali la dichiarazione di conformità è rilasciata per la prima volta anteriormente al 30 giugno 2024. Scadenza il 30 giugno 2027.

Le ragioni della deroga risiedono nel fatto che la tecnologia non ha ancora trovato un sostituto per questo metallo pesante in alcune apparecchiature, come evidenziato nei considerando della direttiva (UE) 2022/1631 e 2022/1632 del 12 maggio 2022. Si è reso, dunque, necessario prorogare i divieti che erano stati previsti dalla disciplina e diretti a eliminare l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Come possiamo aiutarti?