Con la conversione in legge del decreto sostegni (Dl 44/2021, legge 69/2021) approda finalmente nell’ordinamento italiano una norma di garanzia per i liberi professionisti colpiti dal Covid.
Viene riconosciuta l’esclusione di qualsiasi conseguenza per i professionisti ricoverati in ospedale per Covid, destinati alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o alla quarantena con sorveglianza attiva, dal giorno del ricovero (o dall’inizio della permanenza domiciliare o quarantena) fino ai trenta giorni successivi, alla dimissione dalla struttura sanitaria o dalla conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o quarantena, certificata secondo la normativa vigente. Gli adempimenti sospesi potranno essere eseguiti nei successivi sette giorni: in tutto, 37 giorni dalla guarigione per provvedere.
Cosa riguarda la sospensione?
La sospensione riguarda gli adempimenti a carico del cliente eseguiti dal professionista nei confronti della Pa, purché esista un mandato professionale con data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari. Per avere riconosciuti gli effetti della tutela, è necessario consegnare, o far pervenire tramite raccomandata A/r o Pec, ai competenti uffici della pubblica amministrazione, il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante.
La norma pertanto qualifica come impossibilità sopravvenuta il ricovero a causa del Covid, la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, la quarantena con sorveglianza attiva, chiarendo che il decorso del termine in questo periodo, e fino ai complessivi 37 giorni successivi, non produce effetti verso il professionista e il suo cliente.
I limiti oggettivi degli effetti sono circoscritti ai pagamenti e alla trasmissione di atti, documenti e istanze nei confronti della Pubblica Amministrazione, quindi non riferiti ai rapporti con i privati e riguardano quelli cui è tenuto il professionista nell’interesse del cliente. Dal punto di vista soggettivo, la sospensione pare potersi riconoscere nei confronti degli appartenenti alle professioni ordinistiche, dovendosi così intendere il riferimento al «professionista abilitato».
Il vero nodo: l’efficacia temporale
Quanto all’efficacia temporale, considerata l’irretroattività della legge, l’applicazione a ritardi e/o inadempimenti precedenti l’entrata in vigore pare plausibile solo per gli adempimenti per i quali, nonostante il termine sia già scaduto, sia ancora possibile provvedere: ovvero quelli per i quali non sono trascorsi i 37 giorni di sospensione. La norma riconosce, infatti, la facoltà di allegare i certificati medici su ricovero, permanenza domiciliare o quarantena, anche contestualmente alla trasmissione dell’atto, documento, istanza o pagamento.
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