L’utilizzo di tabelle ministeriali non aggiornate per determinare il costo medio orario della manodopera rappresenta un grave vizio del procedimento di gara. Secondo il Parere di precontenzioso ANAC n. 193/2025, la Stazione appaltante che utilizza tabelle non più vigenti alla data di indizione della procedura di gara ad alta intensità di manodopera incorre in una manifesta illogicità e irragionevolezza.
Conseguenze per le stazioni appaltanti e obbligo di autotutela
Nel caso di procedure pluriennali ad alta intensità di manodopera, la Stazione appaltante è obbligata ad annullare in autotutela gli atti della gara qualora abbia utilizzato tabelle ministeriali obsolete. È necessario, in sede di riedizione della procedura, applicare le tabelle aggiornate del costo medio orario della manodopera per garantire correttezza e legittimità alla gara stessa.
Caso concreto: utilizzo di tabelle datate 2023 sostituite nel 2024
Nella vicenda oggetto del Parere ANAC n. 193/2025, un ente aveva indetto una procedura di gara basando il costo della manodopera su tabelle ministeriali risalenti al 2023, non più vigenti a seguito della pubblicazione di nuove tabelle a luglio 2024. Questo ha comportato una sottostima del costo della manodopera, generando un disallineamento rispetto ai livelli retributivi attuali.
Legittimità del prezzo a base d’asta e congruità dell’offerta
La lex specialis di gara non può prevedere un costo della manodopera inferiore a quello indicato nelle tabelle ministeriali vigenti. Qualsiasi disallineamento significativo tra il prezzo a base d’asta e i valori indicati nelle tabelle comporta un vizio sostanziale dell’atto amministrativo. Tale vizio rende l’atto illogico e, quindi, illegittimo, pregiudicando la possibilità per l’operatore economico di presentare un’offerta congrua.
La giurisprudenza amministrativa e l’equità degli appalti
La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che le difformità rispetto ai parametri retributivi vigenti determinano un vizio di legittimità della gara. L’obbligo di fare riferimento alle tabelle ministeriali aggiornate non è un adempimento puramente formale, ma costituisce un presidio essenziale per la legalità e l’equità degli appalti pubblici, soprattutto nei contratti ad alta intensità di manodopera e di durata pluriennale.