Il dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno ha pubblicato, tramite la circolare n.3747 del 13 marzo 2023, le indicazioni per lo svolgimento degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati, secondo quanto previsto dal decreto del ministero dell’Interno del 1° settembre 2021.
La circolare inoltre contiene:
- la modulistica per il riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori con la quale sarà possibile chiedere il riconoscimento dei requisiti (Modulo A) e l’elenco dei centri di formazione e delle sedi d’esame in possesso dei requisiti;
- l’aggiornamento dell’appendice III della nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021, che contiene il modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato.
Sono in corso di aggiornamento anche le appendici I e II della medesima nota relativamente ai corsi e agli esami per i manutentori dei sistemi di evacuazione di fumo e calore e dei sistemi a polvere.
Inoltre, in attesa dell’aggiornamento completo della nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021, è possibile avviare gli esami dei tecnici manutentori sulla base dei contenuti dei corsi e delle attrezzature indicati nel dataset della circolare vigente.
I soggetti formatori
Per quanto riguarda i soggetti formatori, nel caso questi abbiano dei centri di formazione e/o sedi d’esame in un’unica regione potranno presentare istanza di autorizzazione alla pertinente direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Le istanze dei soggetti formatori con centri di formazione e/o sedi d’esame in più regioni dovranno, invece, essere presentate alla direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
Tipologie di prove d’esame necessarie per l’abilitazione dei tecnici manutentori qualificati
La circolare n.3747 del 13 marzo 2023 riporta, come già previsto dal decreto del 1° settembre del 2021, le tre tipologie di prove d’esame necessarie per l’abilitazione dei tecnici manutentori qualificati:
- Caso 1: richiesta di esame completo a seguito di frequenza di corso di formazione;
- Caso 2: richiesta di esame completo ai sensi dell’allegato II, punto 1, comma 5 (norma transitoria);
- Caso 3: richiesta di esame ridotto ai sensi dell’allegato II, punto 4, comma 4 (norma transitoria-solo valutazione del curriculum e prova orale).
Come previsto dall’ allegato II del decreto del 1° settembre 2021, la prova orale è tesa ad approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte e nella prova pratica. Nel caso 3 invece la prova orale deve prevedere anche l’approfondimento del livello di conoscenza degli aspetti di tipo pratico relativi alla attività di manutenzione.
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