La figura del tecnico manutentore antincendio, introdotta dal DM 1° settembre 2021, ha il compito di garantire che interventi, controlli e manutenzioni su impianti, attrezzature e sistemi antincendio siano svolti da operatori qualificati. L’Allegato II del decreto definisce gli ambiti operativi e i requisiti di conoscenza, abilità e competenza richiesti. Il tecnico deve occuparsi di controlli documentali, ispezioni visive, prove funzionali, manutenzioni, registrazioni, comunicazione con il datore di lavoro e coordinamento delle attività manutentive in coerenza con norme e procedure di sicurezza.
Formazione e modalità di qualificazione
Per accedere al ruolo, il soggetto deve completare un percorso formativo specifico e superare una valutazione — composta da esame del curriculum, prova scritta, prova pratica e orale — secondo la tipologia di impianti per cui richiede la qualificazione. Alcuni soggetti che già svolgevano attività manutentive da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del decreto possono essere esonerati dalla frequenza del corso e accedere direttamente alla valutazione. Il corso è erogato da enti accreditati con formatori qualificati, e deve coprire vari presidi: estintori, reti idranti, porte tagliafuoco, sprinkler, impianti di allarme e altri sistemi specifici. Ogni presidio prevede ore dedicate alla teoria e alla parte pratica.
Proroga al 25 settembre 2026 e motivazioni
L’obbligo formativo per i manutentori antincendio avrebbe dovuto scattare il 25 settembre 2022, ma è stato posticipato più volte. Con il DM 15 luglio 2025 la scadenza è stata ulteriormente spostata al 25 settembre 2026. Tra le giustificazioni: l’evoluzione tecnica delle qualificazioni, la difficoltà nel predisporre sedi di esame adeguate su tutto il territorio nazionale, i tempi per lo sviluppo della piattaforma informatica di gestione delle qualifiche e la complessità delle verifiche dei requisiti specifici.