Fotografia Fantini - decreto Lavoro

Come il decreto Lavoro modifica il Testo Unico 81/08, l’analisi di Lorenzo Fantini

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha approvato il decreto Lavoro, che oggi (5 maggio) sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Tale decreto apporta modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (dlgs. 81/08).

Fra le modifiche, l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi; l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; l’obbligo di formazione specifica in capo al datore nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

Si introducono, inoltre, disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza nella regione Sicilia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Vediamo le modifiche al Testo Unico nel dettaglio grazie all’approfondimento di Lorenzo Fantini, già dirigente del Ministero del Lavoro e affermato Consulente in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro. L’intervento si soffermerà soprattutto sull’integrazione dell’articolo 37 del Testo Unico, ‘Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti‘.

Art 18, Nomina del medico competente

All’articolo 18, comma 1, lettera a, le parole: «presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28». 

“Il datore di lavoro ha quindi l’obbligo – commenta Fantini – di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora sia richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28. Ok quindi all’introduzione di un’ancora più specifica misura mirata alla prevenzione del rischio”.

Art 21, Utilizzo delle attrezzature di lavoro

All’articolo 21 del Testo Unico,Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi’, al comma 1, lettera a, dopo le parole «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV». 

“Si aggiunge, com’è giusto – sottolinea Fantini – un’indicazione sulle opere provvisionali in conformità delle disposizioni del titolo IV. Anche le opere provvisionali, ovvero tutte quelle strutture ed opere provvisorie indipendenti dalla struttura del fabbricato e che non faranno parte dell’opera compiuta, dovranno rispettare il quadro normativo di salute e sicurezza”.  

Art. 25, Obblighi del medico competente, cosa cambia nel Testo Unico

All’art. 25 del Testo Unico che illustra gli obblighi del medico competente ci saranno due integrazioni: 

  • si aggiunge il comma 1, lettera e-bis: «il medico competente in occasione delle visite di assunzione richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità».

Si valuta quindi lo stato di salute del lavoratore pregresso all’assunzione al fine della formulazione del giudizio di idoneità. “Nella maggior parte delle aziende la procedura viene già messa in atto – dichiara Fantini – ma non c’era nessuna regolamentazione scritta. Grazie a questa modifica tale prassi diventa un obbligo“.

  • si aggiunge al comma 1, lettera n-bis: «in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, il medico competente comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato».

“L’unica incertezza a riguardo – prosegue Fantini – è su quel ‘motivate ragioni‘. Il principio è del tutto corretto ma sorge un’ambiguità sulla chiave di lettura: cosa si intende per motivate ragioni? Bene che si debba redigere una comunicazione al datore di lavoro”.

Art 37, Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Al comma 2 dell’articolo 37 del dlgs 81/08 si aggiunge la lettera b-bis: «il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa».

Come recita il testo quindi: «Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

  • a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

e ora anche 

  • b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il  controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa

“A nostro avviso, nella suddetta integrazione (apportata al comma 2 dell’articolo 37 del Testo Unico) c’è una parte che necessita di un ulteriore chiarimento. Mi riferisco al punto del testo (comma 2, lettera b-bis) in cui si dice che la formazione deve essere monitorata anche dai soggetti destinatari della stessa – dichiara Fantini -. La modifica è stata fatta con l’intento di rafforzare i controlli sui soggetti formatori e quindi sulla ‘falsa formazione’. Ci aspettiamo che la Conferenza Stato-Regioni, in sede di conversione del decreto legge, chiarisca meglio la norma e l’eventuale, ma improprio, ruolo di monitoraggio dei soggetti destinatari. Inoltre per il momento non sono previste sanzioni in caso di mancato controllo ma dobbiamo aspettare che il testa sia discusso in Parlamento per vedere se ci saranno emendamenti in merito”.

Art 71, obblighi del datore di lavoro

All’articolo 71 del Testo Unico, il comma 12 è sostituito dal seguente: «I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente».

“Assumento la qualifica di incaricati di un pubblico servizio – chiarisce Fantini – rispondono quindi alle respettive sanzioni“.

Art 72, Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 72 è sostituito dal seguente:

  • chiunque noleggi o conceda in uso (…) attrezzature di lavoro senza operatore «deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo».

Art 73, Informazione, formazione e addestramento

Al comma 4 dell’articolo 73 si legge che « il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone».

Al precedente si aggiunge il comma 4-bis: «Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro».

“Dunque – spiega Fantini – non solo il lavoratore ma anche il datore di lavoro dovrà formarsi e addestrarsi per poter utilizzare le attrezzature in modo idoneo e sicuro. Saranno dunque previste conseguenti sanzioni in caso di inosservanza“. 

Art. 87, Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

All’articolo 87 del Testo Unico, comma 2, lettera c, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell’articolo 73, comma 4-bis». 

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