Ecco le novità dell’ADR 2021, c’è tempo fino al 30 giugno per adeguarsi
Il ministero dei Trasporti, con il decreto del 13 gennaio 2021 (leggi qui) ha recepito la direttiva UE 2020/1833 che modifica la direttiva europea relativa al trasporto interno di merci pericolose. A sua volta il decreto in questione modifica il D.lgs 35/2010 che recepiva la direttiva madre 2008/68 in materia.
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Cos’è l’ADR
ADR è l’acronimo di “Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”. Il documento, biennale (il precedente nel 2019, il prossimo nel 2023), ha l’obiettivo di regolamentare i trasporti internazionali di merci pericolose, rifiuti compresi, su strada, salvaguardando non da ultimo l’ambiente.
Fino al 30 giugno 2021 sarà possibile continuare a utilizzare le prescrizioni dell’ADR 2019. L’ADR 2021 diventerà obbligatorio dal 1° luglio 2021.
Le novità del regolamento 2021
- L’obbligo di nomina del Consulente ADR è stato esteso anche alle aziende che svolgono solo ed esclusivamente attività di speditore;
- Anche lo scaricatore è stato aggiunto tra le figure per le quali ricade l’obbligo di presentare la Relazione d’Incidente all’autorità competente;
- Sono state apportate modifiche alla classificazione delle merci della classe 1, 6.2 e 7;
- Sono stati aggiunti diversi numeri ONU nella Tabella A, alcune disposizioni speciali e nuove istruzioni di imballaggio;
- Introdotte variazioni alle dimensioni del marchio identificativo per le batterie al litio, che passano a 100 x 100 mm e 100 x 70 mm per le dimensioni ridotte;
- Aggiunte nuove disposizioni per le batterie al litio;
- Sono state modificate alcune iscrizioni sul marchio di attenzione per l’asfissia per veicoli e container;
- Per le merce per le quali non viene indicata la restrizioni di galleria, devono riportare nel documento di trasporto “(-)”, ad esempio UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. (cloruro di zinco), 9, III, (-);
- È stato introdotto un nuovo paragrafo relativo alle rubriche UN 3077 e UN 3082 che permette di utilizzare come nome tecnico anche una rubrica generica, ad esempio UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (PITTURE), 9, III (-);
- È stato sostituito il termine “prova” con “ispezione”;
- Sono state apportate modifiche alle disposizioni di trasporto in esenzione 1.1.3.7.


